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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17835/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 24/10/2023 che, in parziale accoglimento del riesame sul decreto di sequestro probatorio del 07/12/2022, aveva annullato il sequestro relativo alla cassaforte con chiusura bloccata e alla documentazione cartacea collegata al portafoglio bitcoin Wirex, confermando invece il vincolo reale sull'iPhone modello XS. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione di legge per trasmissione tardiva degli atti al Tribunale del riesame oltre il termine di 5 giorni previsto dall'art. 309 cod. proc. pen.; (2) questione di legittimità costituzionale degli artt. 324, comma 7, e 309, commi 5 e 10 cod.proc.pen. per violazione degli artt. 111 e 3 Cost., lamentando l'assenza della sanzione di inefficacia applicabile anche al riesame reale; (3) violazione di legge chiedendo l'assenza del fumus commissi delicti e quindi dei presupposti per il sequestro probatorio (artt. 192, 273, 274 cod.proc.pen.); (4) violazione di legge per carenza di motivazione del decreto di sequestro in ordine alle esigenze probatorie e al periculum in mora/pericolo di dispersione del materiale probatorio (artt. 253 e 275 cod.proc.pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza infondata alla luce del consolidato orientamento delle Sezioni Unite: nel procedimento di riesame del sequestro non si applica il termine perentorio di cinque giorni dell'art. 309 comma 5, ma il termine di natura meramente ordinatoria previsto dall'art. 324 comma 3, per cui la trasmissione tardiva non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura. Sul secondo motivo ha respinto la questione di legittimità costituzionale richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Capasso, Cavalli ecc.) che giustifica la diversa disciplina del riesame reale rispetto ai rimedi in materia di misure personali, ritenendola ragionevole e compatibile con Costituzione. I terzo e quarto motivo sono stati anch'essi ritenuti manifestamente infondati: il Tribunale del riesame ha correttamente valutato il "fumus" del reato in modo proprio della fase di assicurazione delle fonti di prova e ha adeguatamente motivato le esigenze probatorie (necessità di acquisire dati e ricostruire contatti per verificare l'attività illecita). La Corte ha altresì osservato che il periculum in mora non è presupposto applicabile al sequestro probatorio, misura a finalità istruttoria e non cautelare. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Il comma 3 è un termine di natura meramente ordinatoria per la trasmissione nel riesame del sequestro; il comma 7 non comporta l'applicazione automatica del novellato comma 10 dell'art. 309 per quanto riguarda la sanzione di inefficacia nel riesame reale

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il termine perentorio di cinque giorni previsto dal comma 5 (e il comma 10 introdotto dalla legge n.47/2015) non si applicano al procedimento di riesame del sequestro reale, per ragioni di incompatibilità sistematica con l'art. 324 e la diversa natura del riesame

  • legge n. 47/2015

    La riforma ha modificato testi normativi ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, le innovazioni non si innestano integralmente sulla procedura del riesame reale; la scelta normativa di differenziare il regime delle misure reali rispetto a quelle personali è giustificata

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione del fumus commissi delicti: in sede di riesame il giudice valuta l'idoneità degli elementi a giustificare la necessità di assicurare fonti di prova, senza entrare nel merito dell'accusa

  • art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.

    Norme che regolano il sequestro probatorio: il requisito del "fumus" deve essere valutato con la minore intensità tipica della fase istruttoria iniziale, non con il rigore richiesto per misure preventive di natura cautelare

  • art. 253 e art. 275 cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione del decreto di sequestro: la Corte ha ritenuto che la motivazione in ordine alle esigenze probatorie sia stata adeguata; il periculum in mora non è presupposto necessario per il sequestro probatorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di condanna alle spese e, in assenza di colpa rilevante nella determinazione dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria: la Corte ha applicato tale sanzione ritenendola equa

  • art. 111 Cost. e art. 3 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale avanzata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la normativa impugnata non violi i principi del giusto processo e di uguaglianza, avendo il legislatore previsto una diversa disciplina per le misure reali rispetto a quelle personali

Massime di principio

  • Nel riesame del sequestro probatorio il termine di trasmissione previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. non è perentorio: si applica il termine ordinatorio dell'art. 324 comma 3 e la trasmissione tardiva non determina automaticamente l'inefficacia della misura
  • La procedura del riesame reale (sequestro di cose) è diversificata dalla disciplina sulle misure coercitive personali: è costituzionalmente difendibile che non tutte le garanzie e sanzioni previste per le misure personali siano automaticamente trasferite al riesame delle misure reali
  • In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice valuta il "fumus commissi delicti" con il criterio dell'idoneità a consentire l'acquisizione di fonti di prova, non con un giudizio di merito sull'accusa
  • Il periculum in mora o il pericolo di dispersione non costituiscono presupposto necessario per il sequestro probatorio, il quale ha funzione essenzialmente istruttoria finalizzata ad assicurare fonti di prova
  • Ricorsi per cassazione basati su questioni già pacificate dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) risultano facilmente dichiarabili inammissibili; ciò può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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