Cassazione Penale, Ordinanza n. 07904/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non censurabile in sede di legittimità la motivazione della Corte territoriale, fondata su plurimi elementi di prova e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per furto aggravato e tentata estorsione. I primi due motivi deducevano vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento del materiale probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure aspecifiche perché meramente reiterative di doglianze già formulate in appello, interamente centrate su questioni di fatto e volte a sollecitare una nuova lettura delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che la decisione di merito era sorretta da motivazione esaustiva, conforme alle risultanze processuali e in linea con la doppia conforme.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Le censure per vizio di motivazione sono inammissibili quando si limitano a riproporre in modo aspecifico doglianze già svolte in appello e a contestare apprezzamenti di fatto sorretti da motivazione congrua e non illogica.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello può richiamare e recepire quella di primo grado, purché il percorso argomentativo complessivo risulti esaustivo e coerente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.
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