Cassazione Penale, Sentenza n. 22611/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'appello del P.M. contro il provvedimento del GIP del 26/7/2022 che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 5.723.372, ritenuti profitto di fittizie intestazioni societarie ascritte agli indagati Salsi Mirco, Salsi Gianluca e Salsi Elena. In Cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo: errata applicazione dell'art. 512-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo procedurale. Il ricorso era stato depositato direttamente presso la Corte di Cassazione il 13/1/2023 e il fascicolo trasmesso successivamente (arrivato il 23/2/2023), mentre l'art. 325 c.p.p. richiede che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare sia presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (con osservanza delle forme dell'art. 582 c.p.p.), come chiarito dal comma 3 dell'art. 311 c.p.p. La Corte ha ricordato che la data rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente e che la presentazione ad ufficio diverso espone il ricorrente al rischio di inammissibilità; per tali ragioni il vizio procedurale ha impedito di esaminare il merito (l'allegata errata applicazione dell'art. 512-bis c.p.)
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
Stabilisce la possibilità di ricorso per Cassazione per violazione di legge avverso ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 c.p.p.; richiamata come regola procedurale per le impugnazioni cautelari
art. 311 c.p.p.
il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione
Il comma 3 impone che il ricorso sia depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la data utile per la tempestività è quella di arrivo all'ufficio competente
art. 582 c.p.p.
Richiamato per le forme di presentazione del ricorso; la mancata osservanza delle forme e del deposito presso l'ufficio competente può determinare l'inammissibilità
art. 512-bis c.p.
Norma sostanziale richiamata nel motivo di impugnazione (contestata applicazione), ma non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale
art. 322-bis c.p.p.
Norma tra quelle indicate dall'art. 325 come rilevanti per le ordinanze cautelari; citata implicitamente nella cornice normativa delle impugnazioni
art. 324 c.p.p.
Come sopra, norma richiamata dal meccanismo di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.p.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni cautelari il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la presentazione presso uffici diversi espone al rischio di inammissibilità
- La data rilevante per la tempestività è quella di arrivo dell'atto all'ufficio competente (non la data di deposito presso un diverso ufficio o la data di spedizione)
- I vizi procedurali relativi alla competenza dell'ufficio destinatario e alle forme di deposito (art. 582 c.p.p.) possono impedire l'esame del merito anche se il motivo sostanziale è rilevante
- Prima di proporre ricorso per cassazione in materia cautelare è necessario verificare e documentare l'avvenuta iscrizione/annotazione presso il registro del giudice che ha emesso l'ordinanza (SICP o annotazione sull'originale)
- Se si contesta applicazione di norme sostanziali (es. art. 512-bis c.p.), tali censure saranno esaminate solo se il ricorso è ammesso; pertanto la correttezza formale è condizione di accesso al merito
- In caso di urgenza o legittimo impedimento, è opportuno chiedere formalmente eventuali differimenti e conservare prove di ricezione per evitare contestazioni sulla tempestività
- La giurisprudenza ha rigidamente interpretato le regole di deposito per le impugnazioni cautelari: attenersi strettamente alle norme procedurali evita il rigetto per inammissibilità
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