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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43676/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il G.i.p. aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero perché depositata in forma cartacea e non telematica, in violazione dell'art. 3 del d.m. n. 217/2023 che impone il deposito telematico tramite l'applicativo APP. Il Pubblico ministero aveva però depositato in modalità analogica in esecuzione di un provvedimento del Procuratore della Repubblica (8/4/2024) che, avendo accertato un malfunzionamento dell'applicativo "APP" per le pratiche relative agli "ignoti seriali", aveva autorizzato il deposito analogico ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p. Il ricorrente ha censurato il decreto del G.i.p. come abnorme sotto il profilo strutturale (il giudice ha esercitato un potere non attribuitogli sindacando un atto amministrativo del Procuratore) e funzionale (la decisione determinava una stasi procedimentale, impedendo la corretta gestione cumulativa delle richieste di archiviazione per gli "ignoti seriali").

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto il decreto del G.i.p. viziato da abnormità sia strutturale sia funzionale: il G.i.p. non poteva sindacare l'accertamento del malfunzionamento e l'ordine del Procuratore di procedere con depositi analogici, e l'atto del giudice avrebbe creato un'impedimento alla procedura cumulativa prevista per i procedimenti contro "ignoti seriali". Pertanto il decreto impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di L'Aquila per il prosieguo.

Norme richiamate

  • decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, art. 3

    imporre, tra l'altro, ai soggetti interni abilitati (tra cui il Pubblico Ministero), il deposito telematico mediante l'applicativo APP degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione

    Stabilisce l'obbligo di deposito telematico per le richieste di archiviazione; tuttavia l'applicazione è subordinata alla deroga prevista dall'art.175-bis in caso di malfunzionamento attestato.

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche

    Consente il deposito analogico in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici quando il malfunzionamento sia "accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario" e comunicato tempestivamente; il provvedimento del capo dell'ufficio ha valore abilitante per il deposito analogico.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    fa salvo "quanto previsto dall'articolo 175-bis"

    Prevede la modalità telematica di deposito, ma riconosce espressamente la deroga prevista dall'art.175-bis in caso di malfunzionamento.

  • art. 415 cod. proc. pen., comma 4

    la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia

    Per i procedimenti relativi agli "ignoti seriali" le richieste e i decreti devono essere pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi mensili; le modalità di deposito non devono ostacolare tale cumulatività.

  • art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la trasmissione delle denunce a carico di ignoti e l'uso di elenchi mensili, struttura normativa che rende necessaria la pronuncia cumulativa delle richieste di archiviazione nei procedimenti contro ignoti.

Massime di principio

  • Il deposito telematico è la regola; l'art.175-bis consente il deposito analogico solo se il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente/capo dell'ufficio e comunicato tempestivamente.
  • Se il capo dell'ufficio (Procuratore) dispone, in via amministrativa, il deposito analogico per un periodo determinato a causa di un malfunzionamento attestato, il Pubblico ministero è legittimato a conformarsi e il giudice non può sindacare quella scelta amministrativa nei termini riportati dalla giurisprudenza sulla abnormità.
  • Nei procedimenti relativi agli "ignoti seriali" le richieste di archiviazione e i decreti devono essere pronunciati cumulativamente: modalità di deposito che impediscono la cumulatività possono rendere illegittimo un provvedimento che dichiari inammissibile la richiesta per il solo motivo formale.
  • Il giudice che dichiara inammissibile una richiesta unicamente per il formato di deposito, ignorando una valida disposizione del capo dell'ufficio attestante il malfunzionamento, rischia l'annullamento del suo provvedimento per abnormità sia strutturale sia funzionale.
  • In presenza di malfunzionamenti informatici occorre documentare con precisione l'accertamento (orari, durata, contenuto tecnico) e la comunicazione resa ai soggetti interessati, così da legittimare il deposito analogico ai sensi di legge.
  • In caso di contrasto fra ordine amministrativo del Procuratore (deposito analogico per malfunzionamento) e provvedimento giudiziale (rifiuto di ammettere la richiesta per formato), il rimedio utile è il ricorso denunciando l'abnormità e la stasi procedimentale; la giurisprudenza è favorevole alla tutela del corretto svolgimento del procedimento quando la deroga normativa è stata legittimamente attivata.

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