Cassazione Penale, Sentenza n. 7546/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità per intempestiva costituzione di parte civile (formalizzata solo alla quarta udienza) e preclusione; 2) illegittima ammissione dei querelanti come testimoni nonostante fossero indagati in procedimento connesso; 3) vizio nella valutazione dell'attendibilità delle testimonianze e nella loro utilizzazione come prova a carico; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (provocazione e generiche); 5) illegittima condanna al risarcimento del danno e motivazione apodittica sulla misura del risarcimento e sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione: il primo motivo è infondato perché, davanti al Giudice di pace, la costituzione di parte civile è valida se avvenuta prima della chiusura della fase introduttiva del dibattimento e, nel caso concreto, le udienze precedenti non avevano comportato attività processuale tali da esaurire la fase di verifica della regolare costituzione delle parti; il secondo motivo è generico e privo di prove documentali utili; il terzo motivo non può essere esaminato in sede di legittimità nella parte relativa alla rivalutazione di merito dell'attendibilità testimoniale, essendo la motivazione di merito logica e coerente (in particolare le dichiarazioni sono riscontrate dal referto medico); il quarto motivo è generico e la mancata concessione delle attenuanti è adeguatamente motivata in relazione al dolo, alle modalità del fatto e al contesto di animosità; il quinto motivo è infondato perché la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (Euro 1.200,00) rientra nel potere discrezionale del giudice e non è viziata da motivazione mancante o macroscopico errore. Per legge la dichiarazione d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nell'atto impugnatorio, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; le spese di parte civile in questo grado sono compensate.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità e motivi di impugnazione in cassazione; invocata per le dedotte violazioni e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese e ammende
art. 79 cod. proc. pen.
Regola la costituzione di parte civile: permette la costituzione fino alla fase introduttiva del dibattimento; davanti al Giudice di pace trova applicazione quando il processo non è stato introdotto con ricorso
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (art. 2, art. 23, art. 29)
Disposizioni specifiche sul procedimento davanti al Giudice di pace: funzione conciliativa e riparativa del procedimento, possibilità di favorire la conciliazione e tempistica della costituzione della parte civile
art. 484 e art. 491 cod. proc. pen.
Regole sulle formalità di apertura del dibattimento e sulle questioni preliminari; la costituzione di parte civile deve avvenire prima che si entri nella discussione delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen.
Principi sulla valutazione della prova dichiarativa; richiamato per stabilire che la violazione delle regole probatorie entra in gioco solo se le dichiarazioni rimangono prive di riscontri e qui invece sono riscontrate
art. 133 cod. pen. e artt. 62, n. 2 e 62-bis c.p.
Criteri e ipotesi delle attenuanti: utilizzati per motivare il diniego delle attenuanti generiche e della provocazione alla luce delle modalità del fatto e del contesto
art. 541 cod. proc. pen.
Regola la compensazione delle spese processuali in appello e giudizi successivi; applicata per compensare le spese di parte civile in questa fase
art. 612 e art. 582 c.p.
Norme del codice penale richiamate rispetto alle imputazioni (minaccia e lesioni); contestate nel merito ma la Corte non ha riaperto la valutazione di fatto
Massime di principio
- Davanti al Giudice di pace la costituzione della parte civile è tempestiva se avviene prima della conclusione degli atti introduttivi del dibattimento e sicuramente prima dell'inizio della discussione delle questioni preliminari (art. 79 c.p.p. e d.lgs. 274/2000): rinvii per conciliazione o difetto di notifica non esauriscono necessariamente la fase introduttiva
- La funzione conciliativa del procedimento davanti al Giudice di pace può giustificare che la costituzione di parte civile avvenga anche in udienze successive, purché anteriore alla trattazione delle questioni preliminari
- La Corte di legittimità non procede a una rinnovata valutazione in fatto della credibilità delle testimonianze: può censurare solo vizi logico-giuridici della motivazione, non diverse apprezzamenti probatori di merito
- Censure generiche, prive di supporto documentale o di argomentazione specifica, sono destinate all'inammissibilità o al rigetto in cassazione
- La quantificazione del danno non patrimoniale è rimessa al potere discrezionale del giudice e può essere ribaltata in sede di legittimità solo se la motivazione è del tutto carente o manifestamente illogica o sproporzionata
- La mancata indicazione o prova concreta che un testimone è indagato in procedimento connesso rende generica la dedotta incompatibilità a deporre; l'eventuale violazione delle regole probatorie rileva solo se le dichiarazioni risultano prive di riscontri
- Un ricorso infondato o redatto con profili di colpa può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagamento delle spese processuali e sanzioni (ammende) in favore della Cassa delle ammende
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