Cassazione Civile, Ordinanza n. 31915/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da atti con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto alla società il pagamento di accise ritenute dovute e ha contestato le relative sanzioni per le annualità 2015, 2016 e parte del 2017. Gli atti derivavano da un accertamento della Guardia di Finanza secondo cui la società avrebbe presentato dichiarazioni periodiche infedeli per ottenere indebitamente un maggior credito d'imposta relativo alla c.d. carbon tax, poi utilizzato in compensazione per euro 802.215,00 oltre interessi. La società ha impugnato gli atti, ma sia il primo che il secondo grado hanno respinto le sue ragioni. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, per violazione delle norme sul contenuto della sentenza e dell'art. 111 Cost.; 2) falsa applicazione della disciplina sulle agevolazioni fiscali e delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente negato il beneficio sulle accise per il carburante usato nei trasporti; 3) omessa pronuncia e violazione della disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. n. 472 del 1997; 4) falsa applicazione dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997, sempre in tema di sanzioni. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato memoria dando conto dell'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi della l. n. 197 del 2022, producendo domanda e versamento della prima rata e chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata e della documentazione prodotta, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022, come modificata. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale della definizione agevolata. Non vi è stato esame nel merito dei quattro motivi di ricorso, perché l'adesione alla definizione ha assorbito la controversia.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamata come base normativa della definizione agevolata delle controversie pendenti.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
il contribuente che deposita domanda di definizione e prova del versamento della prima rata entro il termine previsto ottiene la declaratoria di estinzione del processo.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
indicato come norma che ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplinano il diniego della definizione, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione, ove successivamente notificato un diniego.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dalla ricorrente per denunciare motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. e all'art. 111 Cost. per la censura di nullità della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della sentenza.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza.
art. 1, d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
richiamato in relazione alla disciplina delle agevolazioni fiscali sulle accise per carburante da autotrazione.
artt. 2, 3 e 4, d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
richiamati in relazione alla disciplina delle agevolazioni fiscali sulle accise per carburante da autotrazione.
art. 1, d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395
richiamato in relazione alla disciplina delle agevolazioni fiscali sulle accise per carburante da autotrazione.
art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
richiamato in relazione alla disciplina delle agevolazioni fiscali sulle accise per carburante da autotrazione.
art. 2729 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul piano delle presunzioni semplici e della valutazione probatoria.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova.
art. 11 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 112 c.p.c.
richiamato per la censura di omessa pronuncia.
artt. 16 e 17, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamati dalla ricorrente in tema di disciplina sanzionatoria.
art. 13, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dalla ricorrente per contestare la corretta applicazione della sanzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento della prima rata, ove effettuata nei termini previsti dalla legge speciale, impone la declaratoria di estinzione del processo senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti è un istituto speciale che, una volta perfezionato secondo i requisiti documentali e temporali richiesti, chiude il processo con regolazione delle spese secondo la disciplina dettata dalla legge di sanatoria.
- L'eventuale diniego della definizione agevolata resta impugnabile secondo il procedimento speciale previsto dalla legge, e può incidere anche sul provvedimento di estinzione già pronunciato.
- Quando interviene l'estinzione per definizione agevolata, le censure di merito e di rito già articolate nel ricorso non vengono esaminate dalla Corte.
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