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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22919/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendo assorbente la sopravvenuta transazione tra le parti e la conseguente istanza del ricorrente di cessazione della materia del contendere. È stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere; non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, poiché le intimate sono rimaste contumaci in cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasceva da due contratti di affitto del 2 gennaio 2003 aventi ad oggetto fondi rustici e fabbricati rurali, poi pervenuti in comproprietà ereditaria alle parti dalla successione del de cuius che li aveva concessi in affitto al figlio. In primo grado era stata accolta la domanda delle proprietarie volta a dichiarare cessati al 2 gennaio 2018 i rapporti agrari; il conduttore era stato quindi condannato al rilascio dei beni e gli era stata rigettata la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per migliorie, oltre che posto a suo carico il pagamento delle spese di lite. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione il ricorrente aveva proposto quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, dando atto di una transazione intervenuta tra le parti, con regolazione anche delle spese in compensazione ai sensi dell'accordo richiamato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale di legittimità previsto dalla norma.

  • art. 45 della legge n. 203/1982

    La transazione intervenuta tra le parti è stata stipulata ai sensi della disciplina speciale dettata per i contratti agrari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti sopravviene una transazione che definisce integralmente la controversia, il ricorso diviene improcedibile in concreto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni questione di merito.
  • Se il ricorrente dà atto dell'accordo transattivo e chiede la cessazione della materia del contendere, la Corte può limitarsi a prenderne atto senza scrutinare i motivi di ricorso.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di cassazione quando le parti intimate non abbiano svolto difese in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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