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Sentenza

Sentenza n. 873/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2623/2024 resa inter partes dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro il 13 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202502171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva disposto l’attribuzione della carta elettronica del docente per € 1.500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2623/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva il 13 maggio 2024. Il titolo giudiziale aveva condannato l’Amministrazione ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di interessi legali a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente l’efficacia o l’eseguibilità del titolo né provare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché il titolo da eseguire era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’obbligo di previa notificazione del titolo all’Amministrazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha ritenuto provato l’inadempimento ministeriale: il Ministero non aveva contestato il titolo né dimostrato il pagamento, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi intende avvalersene, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non imputabile il ritardo, in ragione dell’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione e della conseguente incidenza sulle capacità organizzative del Ministero. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine attribuito all’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza deve essere proposto entro il termine decennale previsto per l’azione di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal giudice.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; pertanto, spettava al Ministero provare l’avvenuto adempimento.

  • art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412

    È stato richiamato dal titolo esecutivo per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta alla ricorrente.

  • art. 22 legge n. 724/1994

    È stato richiamato dal titolo esecutivo unitamente all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per la determinazione degli accessori.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinate procedure di ottemperanza, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro; l’attività del dirigente commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia suscettibile di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non dimostri l’avvenuto adempimento non può sottrarsi all’ordine di esecuzione; i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati dalla parte che li eccepisce, secondo l’art. 2697 c.c.
  • Accertato l’inadempimento di una pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva dopo la sua scadenza.
  • La condanna al pagamento di una somma a titolo di astreinte per il ritardo nell’esecuzione non è automatica: può essere negata quando il ritardo sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali, quale un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idonee a escludere l’imputabilità dell’inerzia.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, l’attività commissariale può essere ritenuta compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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