Cassazione Penale, Sentenza n. 30348/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vania Angelo impugnava la sentenza del GIP di Bologna che gli aveva inflitto la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e €4.400,00 di multa per il reato previsto dagli artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle condotte di cessione; (2) violazione dell'art. 163 c.p. per l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di precedenti remoti risultanti dal certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5‑bis c.p.p., rilevando che l'impugnazione era proposta per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. (ragione assorbente dell'inammissibilità). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; resta quindi ferma la sentenza impugnata emessa dal GIP (pena e multa già indicate).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma citata nella sentenza di merito come riferimento al concorso di persone o alla disciplina del reato collegato; nel ricorso era parte della contestazione penale originaria.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale contestata (illecito in materia di stupefacenti) oggetto della condanna di primo grado.
art. 163 cod. pen.
Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena; il ricorrente contestava l'esclusione del beneficio per precedenti penali 'remoti', ma la Cassazione ha ritenuto la questione non idonea a superare l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 610, comma 5‑bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente alla Corte di Cassazione di trattare e decidere 'de plano' questioni di inammissibilità quando il ricorso manifesta carenze formali o sostanziali evidenti; è stata invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi nei quali è ammessa l'impugnazione in determinati procedimenti (criterio di ammissibilità richiamato dalla Corte quale parametro negativo: il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli ivi previsti).
Corte cost. n. 186 (cfr. richiamo nella sentenza)
Richiamo giurisprudenziale usato in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente e alla misura della sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; nel testo è richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile 'de plano' quando esso non rientra fra le ragioni di impugnazione ammesse dalle norme specifiche (qui art. 448, comma 2‑bis c.p.p.); prima di proporre ricorso verificare attentamente che i motivi siano quelli consentiti.
- I motivi che si limitano a contestare la valutazione dei fatti o della prova dal giudice di merito, senza far emergere un errore di diritto o una violazione procedurale rilevante, spesso sono inammissibili in cassazione; occorre centrare il ricorso su questioni di diritto o sulla sussistenza di vizi motivazionali evidenti e specifici.
- La contestazione dell'esclusione di benefici (es. sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163 c.p.) deve dimostrare che il giudice ha errato nell'applicazione della norma o nel valutare i fatti che giustificano l'esclusione (p.es. qualificazione dei precedenti come non rilevanti); semplice dissenso sulla valutazione dei precedenti rischia di non essere sufficiente.
- Proporre un ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende; valutare costi e probabilità di successo prima di impugnare.
- In procedimenti con limiti specifici di impugnazione (disciplinati da norme speciali), è fondamentale strutturare il ricorso attorno ai profili di legittimità espressamente consentiti dalla norma speciale, evitando motivi meramente fattuali o ricostruzioni non rilevanti per la cassazione.
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