Cassazione Penale, Sentenza n. 33884/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della responsabilità per guida in stato di ebbrezza (fatto del 13/04/2021) e, in particolare: 1) censura per violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, deducendo che il precedente specifico del 2016 era stato estinto positivamente con messa alla prova e che il fatto presente sarebbe di tenuità (nessun ferito, danni materiali modesti e risarciti); la difesa sosteneva inoltre che la revoca della patente rende difficile la reiterazione della condotta; 2) questione di legittimità costituzionale degli artt. 222, comma 2, quarto periodo e 186, comma 2-bis, cod. strada, deducendo che la revoca automatica della patente lederebbe diritti fondamentali (art.13, art.27 Cost.) e sarebbe un provvedimento eccessivamente afflittivo rispetto a esigenze lavorative e familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il ragionamento dei giudici di merito sul diniego della sospensione condizionale: il precedente relativo a estinzione per esito positivo della messa alla prova può essere valutato ai fini del giudizio prognostico e la Corte d'appello ha motivato in modo coerente sottolineando la concreta gravità del fatto (perdita di controllo del veicolo in prossimità di un'abitazione, danni a infissi e potenziale pericolo per l'incolumità). La questione costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata e reiterativa, con richiamo alla sentenza n. 194/2023 della Corte costituzionale; la revoca della patente è qualificata come sanzione amministrativa accessoria che non rientra nella riserva di giurisdizione dell'art.13 Cost. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (commi 2, 2-bis, 2-sexies)
La normativa sull'omicidio stradale/guidare in stato di ebbrezza prevede sanzioni e sanzioni accessorie (es. revoca patente). La Corte ha ritenuto che la revoca sia sanzione amministrativa accessoria e il suo automatismo non solleva di per sé profili di incostituzionalità rispetto all'art.13 Cost.
art. 164 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
Il giudice adotta un giudizio prognostico sulla capacità a delinquere; tale giudizio può essere fondato anche su precedenti giudiziari e sulle concrete modalità del fatto.
art. 115-bis cod. proc. pen.
Pur rafforzando la presunzione di innocenza, non impedisce che il giudice consideri elementi del comportamento passato (inclusi precedenti processuali) ai fini del giudizio prognostico per la sospensione condizionale.
art. 133 cod. pen. (n.2)
I precedenti giudiziari rientrano tra gli elementi utili per la determinazione del trattamento sanzionatorio e per il giudizio prognostico sulla concessione dei benefici
art. 47 ord. pen.
"estinzione della pena e di ogni altro effetto penale"
L'estinzione della pena o del reato per esito positivo della messa alla prova non cancella il fatto storico; il giudice può comunque valutare quel precedente ai fini prognostici.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Anche quando un reato si estingue a seguito di specifiche disposizioni procedurali, il fatto storico rimane valutabile ai fini del giudizio sul comportamento del reo.
art. 13 Cost.
La Corte ha ritenuto che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente non attiene alla riserva di giurisdizione sui provvedimenti restrittivi della libertà personale prevista dall'art.13 Cost.
art. 27 Cost.
Il richiamo alla tutela delle libertà fondamentali (art.27 Cost.) proposto dal ricorrente è stato ritenuto incongruo rispetto alla questione devoluta; la norma non supporta l'eccezione mossa contro la revoca automatica della patente.
Massime di principio
- Il giudice può valutare precedenti giudiziari anche se si sono concretizzati in estinzione del reato per messa alla prova: l'estinzione non cancella il fatto storico utilizzabile nel giudizio prognostico per la sospensione condizionale.
- La gravità concreta delle modalità del fatto (pericolo per l'incolumità, perdita di controllo del veicolo, danni alle cose) pesa molto nella valutazione per il diniego della sospensione condizionale, anche quando non vi siano lesioni a persone.
- La revoca della patente è considerata una sanzione amministrativa accessoria e non una misura restrittiva della libertà personale soggetta alla riserva di giurisdizione dell'art.13 Cost.; i profili di incostituzionalità relativi al suo automatismo sono già stati, in larga misura, affrontati dalla giurisprudenza costituzionale.
- Per ottenere la sospensione condizionale è utile documentare concretamente la tenuità del fatto, l'assenza di pericolo oggettivo per terzi, la riparazione del danno, l'assenza di precedenti recenti o una effettiva riabilitazione intervenuta dopo il precedente.
- Le questioni di incostituzionalità reiterate su disposizioni che la Corte costituzionale ha già esaminato (es. sentenza n.194/2023) hanno scarse probabilità di successo se non emergono nuovi profili giuridici rilevanti.
- In fase difensiva conviene contestare puntualmente la ricostruzione delle modalità del fatto e prodotto prove sulla non pericolosità concreta della condotta e sul grado di rieducazione del soggetto per incidere sul giudizio prognostico del giudice.
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