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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02647/2023, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202400125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di sanatoria edilizia relativo a un piano cantinato realizzato in parziale difformità dalla concessione edilizia, per ricadenza nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di sanatoria ex art. 39 della legge n. 724/1994. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 18 della l.r. n. 78/1976 e 2 della l.r. n. 15/1991, sostenendo che il Comune, essendo dotato del PUC n. 6, il quale prevedeva una fascia di inedificabilità di 100 metri dalla battigia, avrebbe dovuto applicare tale disciplina previgente e non il vincolo legale di 150 metri. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991, dell'art. 15 della l.r. n. 78/1976 e dell'art. 23 della l.r. n. 37/1985, per contrasto con gli artt. 3, 9, 42, 97 e 117, comma 2, lettere l) e s), Cost., nonché con l'art. 14 dello Statuto regionale. L'appellante ha inoltre sostenuto che l'eventuale demolizione del piano cantinato avrebbe potuto compromettere la staticità delle parti soprastanti legittimamente assentite, invocando altresì l'urbanizzazione dell'area, il decorso del tempo e una disparità di trattamento.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'immobile ricade in zona C2 del PUC n. 6, e non è stata fornita prova della sua appartenenza alle zone A o B. L'art. 18 della l.r. n. 78/1976 salva soltanto le disposizioni relative alle zone A e B degli strumenti urbanistici già approvati o efficaci alla data indicata dalla legge, non anche quelle concernenti le altre zone omogenee. Pertanto, il vincolo legale di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia opera pienamente sulla zona C2 e rende insanabile l'abuso, prevalendo sulla previsione urbanistica comunale che stabiliva una distanza di 100 metri. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 72 del 2025, ha già dichiarato non fondate le medesime questioni di legittimità costituzionale, riconoscendo all'art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991 natura di interpretazione autentica dell'art. 15 della l.r. n. 78/1976. Il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia è quindi direttamente efficace nei confronti dei privati sin dall'entrata in vigore della legge del 1976. L'eventuale pregiudizio alla staticità delle opere legittime soprastanti non incide sulla legittimità del diniego di sanatoria, che ha natura vincolata, ma può essere fatto valere nella fase esecutiva della demolizione; se l'impossibilità di demolire senza pregiudizio fosse adeguatamente provata, il Comune potrebbe valutare la sanzione pecuniaria sostitutiva. Sono state inoltre respinte le deduzioni sull'urbanizzazione di fatto, sul decorso del tempo e sulla disparità di trattamento, ritenute inidonee a superare il vincolo legale e a radicare un affidamento tutelabile. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, lett. a), l.r. 12 giugno 1976, n. 78

    ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati

    Prevede un vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia, applicabile anche alla zona C2 e prevalente sulle previsioni urbanistiche comunali previgenti, salvo l'eccezione relativa alle zone A e B.

  • art. 18, comma 1, l.r. 12 giugno 1976, n. 78

    restano salve le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali già approvati o divenuti efficaci ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, nonché quelle relative alle zone A e B dei programmi di fabbricazione già approvati

    La clausola di salvezza non si estende alle zone diverse da A e B; nel caso concreto non consente di applicare la fascia di 100 metri prevista dal PUC per una zona C2.

  • art. 2, comma 3, l.r. 30 aprile 1991, n. 15

    le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lettere a), d) ed e), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi

    È norma di interpretazione autentica: chiarisce che il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia era direttamente efficace anche verso i privati sin dal 1976 e prevaleva sugli strumenti urbanistici generali e sui regolamenti edilizi.

  • art. 23 l.r. 10 agosto 1985, n. 37

    È richiamato nel quadro normativo della sanatoria; il vincolo di inedificabilità assoluta rende l'abuso non sanabile.

  • art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Costituisce la base normativa dell'istanza di sanatoria presentata dall'interessato; la sanatoria è stata negata per l'incompatibilità dell'opera con il vincolo di inedificabilità assoluta.

  • art. 9 Cost.

    La tutela del paesaggio è qualificata come principio fondamentale dell'ordinamento e prevale rispetto agli effetti dell'urbanizzazione di fatto.

  • art. 2, comma 3, l.r. 30 aprile 1991, n. 15, come scrutinato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 72/2025

    Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate; la pronuncia preclude la riproposizione delle medesime censure nel giudizio.

Massime di principio

  • Il vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. n. 78/1976 opera direttamente nei confronti dei privati sin dall'entrata in vigore della legge regionale e prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
  • La clausola di salvezza dell'art. 18 della l.r. n. 78/1976 riguarda esclusivamente le zone A e B formalmente qualificate o perimetrate come tali negli strumenti urbanistici già approvati o efficaci; non si applica alle zone C o ad altre zone omogenee.
  • La ricaduta di un'opera nella fascia di inedificabilità assoluta rende l'abuso insanabile e impone il diniego della sanatoria, trattandosi di attività amministrativa vincolata.
  • L'eventuale impossibilità tecnica di demolire l'opera abusiva senza compromettere parti legittime dell'edificio non incide sulla legittimità del diniego di sanatoria, ma deve essere dedotta e provata nella fase esecutiva della demolizione, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva.
  • L'urbanizzazione di fatto dell'area e il decorso del tempo non rendono legittimo l'intervento abusivo né, di per sé, fondano un affidamento tutelabile contrario all'applicazione del vincolo paesaggistico legale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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