Sentenza del 19/05/2017 n. 327 - Comm. Trib. Prov. Brescia
CREDITO D'IMPOSTA - Gasolio per autotrazione - Veicoli di categoria non inferiore ad euro 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i veicoli Euro 2 equipaggiati con filtro antiparticolato (FAP), producendo in concreto emissioni nocive inferiori, dovessero essere considerati idonei a beneficiare del credito d’imposta previsto per i veicoli di categoria non inferiore a Euro 2, oppure assimilati a categorie ambientali superiori. La questione riguardava l’interpretazione dell’articolo 1, comma 645, della legge n. 208/2015, che disciplina l’agevolazione per il consumo di gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.
La decisione
La pretesa del ricorrente è stata respinta. La disposizione agevolativa deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa mediante analogia o attraverso valutazioni basate sulle effettive emissioni del singolo veicolo. La mera installazione di un dispositivo FAP non modifica formalmente la categoria Euro del mezzo; pertanto, i veicoli Euro 2 dotati di FAP non possono beneficiare dell’agevolazione prevista dalla norma sulla base del loro minore impatto emissivo effettivo.
Norme richiamate
Articolo 1, comma 645, legge n. 208/2015
riconoscimento di un credito d’imposta relativo al consumo di gasolio per autotrazione degli autotrasportatori per veicoli di categoria non inferiore ad Euro 2
La norma individua il requisito sulla base della categoria ambientale formalmente attribuita al veicolo. Trattandosi di una disposizione agevolativa, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa a fattispecie non espressamente previste.
Massime di principio
- Le norme fiscali agevolative sono generalmente soggette a interpretazione restrittiva: non è possibile estenderne l’applicazione oltre i casi espressamente indicati.
- La presenza di caratteristiche tecniche che riducono concretamente l’impatto ambientale del veicolo non modifica automaticamente la categoria ambientale ufficiale o il requisito previsto dalla legge.
- L’analogia non può essere utilizzata per riconoscere un credito d’imposta a soggetti o situazioni non espressamente inclusi nella disposizione agevolativa.
- Per verificare il diritto a un’agevolazione occorre fare riferimento ai requisiti formali e documentali previsti dalla norma, non soltanto agli effetti sostanziali o ambientali concretamente prodotti.
- Un veicolo Euro 2 dotato di FAP resta, ai fini dell’agevolazione, un veicolo Euro 2, salvo che una specifica disposizione normativa o una certificazione legalmente rilevante ne riconosca formalmente una diversa categoria.
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