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Sentenza

Sentenza del 09/07/2020 n. 14551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della rettifica del reddito d'impresa per l'anno 2006 (rettifica di Euro 276.293,00 rispetto al dichiarato Euro 191.242,00) e contestazione dell'IVA a credito, fondata su presunzione di ristorno in contanti da sovra-fatturazione, corroborata dall'esame dei flussi finanziari e da atti del procedimento penale trasfusi nel processo verbale di constatazione (PVC). Il ricorso deduceva: vizio di motivazione e insufficienza delle presunzioni (mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza); nullità/ carenza di motivazione dell'avviso perché basato su atti penali non conosciuti dal contribuente; inefficacia dell'atto per giudicato penale di assoluzione; inesistenza dell'atto impositivo per firma da soggetto privo di qualifica dirigenziale; e nullità del controricorso per vizi di notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le presunzioni dell'Ufficio fossero corroborate da indizi gravi, precisi e concordanti desumibili dal PVC e dall'analisi dei flussi finanziari; ha ammesso che le dichiarazioni del terzo rese alla Guardia di Finanza costituiscono elementi indiziari utili se riscontrate da elementi documentali; ha escluso efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario, ritenendolo valutabile soltanto come elemento presuntivo e indiziario nel quadro probatorio complessivo; ha respinto l'eccezione sull'inesistenza dell'atto per la mancata qualificazione dirigenziale del sottoscrittore (distinzione tra delega di firma e delega di funzioni, e giurisprudenza che attribuisce validità formale all'atto firmato dal delegato) e ha dichiarato infondata l'eccezione di nullità del controricorso. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 12.000,00) e disposizione relativa al contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 39 e 54

    Norme richiamate in relazione ai poteri istruttori e alle presunzioni dell'Amministrazione finanziaria: la Corte ha valutato i presupposti probatori alla luce dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    Richiesta di rispetto del diritto di difesa e della motivazione: la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione dell'avviso fosse adempiuto mediante rimando al PVC e agli elementi documentali ivi trasfusi, salvo l'onere per il contribuente di trascrivere in giudizio le parti del PVC che intende contestare (principio di autosufficienza).

  • Legge n. 44 del 2012, articolo 8

    Richiamata dalla ricorrente per contestare la qualifica del sottoscrittore dell'atto; la Corte ha escluso rilevanza dell'eccezione alla luce della distinzione tra delega di firma e delega di funzioni e della giurisprudenza che riconosce la formale imputabilità dell'atto all'organo delegante.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7

    Norma sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario: utilizzata per motivare la diversa struttura probatoria del giudizio tributario rispetto a quello penale e la non vincolatività del giudicato penale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater

    Previsione sull'ulteriore versamento del contributo unificato: la Corte constata l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 360 c.p.c. (motivi di cassazione), articoli 366 e 378 c.p.c., articolo 116 c.p.c.

    Richiami procedurali: i motivi di cassazione sono stati esaminati nei termini di legge; il principio di autosufficienza (art. 366) impone al ricorrente di produrre in giudizio gli elementi del PVC che contesta; l'art. 116 è richiamato nel senso della valutazione libera e complessiva del giudice in relazione agli elementi probatori.

  • Giurisprudenza (Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 15051/2014; Cass. n. 8196/15; Cass. n. 8639/13; Cass. n. 6337/02)

    Precedenti utilizzati per: chiarire la differenza tra delega di firma e delega di funzioni; la necessità di tempestiva deduzione di alcune eccezioni processuali; l'ammissibilità e il valore indiziario delle dichiarazioni rese da terzi alla GdF; e la non vincolatività del giudicato penale nel processo tributario.

Massime di principio

  • Le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria possono fondare un'accertamento se sono corroborate da indizi gravi, precisi e concordanti, desumibili da documenti (es. PVC) e da analisi dei flussi finanziari.
  • Le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza e agli organi investigativi sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari, purché riscontrate da altri elementi documentali.
  • Il giudicato penale di assoluzione non è automaticamente vincolante nel processo tributario: può essere valutato solo come elemento indiziario nel quadro delle residue regole probatorie del processo tributario.
  • L'atto impositivo sottoscritto da un delegato di firma non è di per sé nullo: la distinzione tra delega di firma e delega di funzioni e la giurisprudenza rendono formalmente imputabile l'atto all'organo delegante, salvo doglianze tempestive e fondate.
  • Il contribuente che contesta circostanze desunte dal PVC o da atti trasfusi nel PVC ha l'onere di riprodurre in giudizio le parti rilevanti (principio di autosufficienza): altrimenti la contestazione è inefficace.
  • Difetti formali di notifica del controricorso richiedono la dimostrazione del pregiudizio o dell'inefficace ricezione per produrre invalidità; un errore formale nel nominativo del domiciliatario non comporta automaticamente nullità se l'atto è stato comunque recapitato al domicilio eletto.

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