Sentenza n. 896/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento (a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della giunta n. 184 di data 12 dicembre 2024, con la quale è stata autorizzata in deroga, ai sensi dell’art. 29 delle NTA, la destinazione d’uso R (Attrezzature Religiose) negli immobili di proprietà della Parrocchia ortodossa romena San Gregorio l’Illuminatore di Armenia, identificati al foglio 113 con le particelle 192 e 247, ed è stato approvato lo schema di convenzione tra la suddetta Parrocchia e il Comune; - della deliberazione consiliare n. 23 di data 20 giugno 2023, con la quale è stata approvata la variante generale al PGT, e segnatamente dell’art. 29 delle NTA; (b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Reggiani Roberto il 9/4/2025: - della delibera della giunta comunale n. 184 del 12.12.24 avente a oggetto: “Autorizzazione in deroga ai sensi dell’articolo 29 delle norme tecniche di attuazione del P.G.T. vigente all'insediamento della parrocchia Ortodossa Romena San Gregorio in località Novagli negli immobili identificati fg. 113 particelle 192 e 247 nct - approvazione dello schema di convenzione”, e della relativa convenzione; - per quanto occorrer possa, della delibera del consiglio comunale n. 23/2023, recante approvazione definitiva della variante generale al PGT, e segnatamente dell’art. 29 delle NTA; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la documentazione istruttoria valutativa quali studio del traffico; studio della viabilità; valutazione previsionale di impatto acustico; elaborati di rilievo; nonché il permesso di costruire in sanatoria, qualora sia stato adottato; la convenzione urbanistica, qualora sottoscritta; (c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Reggiani Roberto il 16/6/2025: - della delibera della giunta comunale n. 53 del 10.4.25 avente a oggetto: “Revoca deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 12/12/2024. Autorizzazione in deroga ai sensi dell’articolo 29 delle norme tecniche di attuazione del P.G.T. vigente all'insediamento della Parrocchia Ortodossa Romena San Gregorio in località Novagli - fg. 113 part. 192 e 247 nct. Approvazione dello schema di convenzione”, e della relativa convenzione (doc. 9) pubblicata all’albo pretorio il 10.4.25; - per quanto occorrer possa, della delibera consiglio comunale n. 23/2023 recante approvazione definitiva di variante generale al PGT, e segnatamente dell’art. 29 delle NTA; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la documentazione istruttoria valutativa quali studio del traffico; studio della viabilità; valutazione previsionale di impatto acustico; elaborati di rilievo; nonché il permesso di costruire in sanatoria, qualora sia stato adottato; la convenzione urbanistica, qualora sottoscritta; (d) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Reggiani Roberto il 6/10/2025: - del permesso di costruire convenzionato in sanatoria prot. n. 28102/2025 del 3.07.2025, in deroga all’art. 41 delle N.T.A. e ai sensi dell’art. 29 delle N.T.A. del Comune di Montichiari, pratica edilizia n. 470/2024, concernente “il mutamento della destinazione d’uso con opere attuata in via Erculiani 31, presso l’immobile costituito da un edificio (capannone) ed aree limitrofe e pertinenziali catastalmente identificate al N.C.T. foglio 113 particelle 192 e 247” e della relativa convenzione, sottoscritta in data 9 giugno 2025; -di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di autorizzazione in deroga per l'insediamento di un luogo di culto ortodosso, successiva revoca e nuova autorizzazione, nonché permesso di costruire convenzionato in sanatoria e relativa convenzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare di approvazione della variante generale al PGT, limitatamente all'art. 29 delle NTA, la deliberazione di Giunta n. 184/2024 che autorizzava in deroga la destinazione d'uso per attrezzature religiose, la successiva deliberazione di Giunta n. 53/2025 che revocava il precedente atto e approvava una nuova convenzione, nonché il permesso di costruire convenzionato in sanatoria del 3 luglio 2025. Hanno dedotto violazione dei principi in materia di governo del territorio, degli artt. 1 e 6 l. 241/1990 e degli artt. 3, 19 e 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, erronea valutazione dei presupposti, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Le censure riguardavano, in particolare, l'insufficiente verifica comunale dell'impatto sulla viabilità, sui parcheggi e sul traffico, l'affidamento dell'istruttoria agli studi prodotti dalla Parrocchia, l'inadeguatezza della valutazione previsionale di impatto acustico, la disparità di trattamento derivante dalla previsione urbanistica riferita alla sola religione cristiana ortodossa, l'illegittimità della revoca per assenza dei relativi presupposti e la mancanza della doppia conformità richiesta per la sanatoria edilizia. Con i motivi aggiunti del 16 giugno 2025 era stato inoltre chiesto l'accesso ai verbali dei sopralluoghi ex art. 116 c.p.a., domanda poi abbandonata dopo la trasmissione dei documenti da parte del Comune.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, perché la deliberazione n. 184/2024 era stata revocata nelle more del giudizio e non permaneva un interesse attuale al suo annullamento. Ha respinto nel merito le censure contro la deliberazione n. 53/2025 e contro il permesso di costruire convenzionato in sanatoria. La contestazione dell'art. 29 delle NTA è stata ritenuta tardiva, poiché la disposizione, essendo puntuale e immediatamente lesiva per i soggetti già insediati secondo la precedente destinazione, doveva essere impugnata entro il termine decorrente dalla pubblicazione della variante; la censura è stata comunque ritenuta infondata, non essendo irragionevole localizzare i luoghi di culto in contesti residenziali o misti e risultando la scelta comunale sorretta da un'istruttoria sul contesto territoriale e sulle esigenze della confessione interessata. La revoca è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, essendo fondata su una nuova valutazione dell'interesse pubblico e sulla necessità di rendere più coerente e lineare la convenzione urbanistica, avente natura di accordo ex art. 11 l. 241/1990. Le censure istruttorie sono state respinte perché gli studi sul traffico e sull'impatto acustico esaminavano gli scenari di maggiore affluenza, consideravano la domanda di mobilità ordinaria e festiva, prevedevano misure correttive quali navetta, parcheggio e interventi viari, e indicavano emissioni acustiche inferiori ai limiti applicabili; le contestazioni dei ricorrenti erano generiche e non dimostravano l'inadeguatezza dell'istruttoria. È stata altresì ritenuta sussistente la doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001: la mera segnalazione dei residenti e l'avvio del procedimento non provavano né l'esistenza dell'abuso né la sua datazione, mentre la relazione tecnica collocava gli interventi nel novembre-dicembre 2023, dopo l'entrata in vigore dell'art. 29 delle NTA. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e nel resto respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 29 NTA del PGT del Comune di Montichiari
Non è consentito l'insediamento di nuove attrezzature religiose fino all'approvazione del Piano per le Attrezzature Religiose, fatto salvo gli ampliamenti delle attrezzature esistenti e già riconosciute sul territorio comunale, nonché fatte salve le seguenti disposizioni particolari
La disposizione, per la sua puntualità e per la specifica previsione relativa alla religione cristiana ortodossa, era immediatamente lesiva e doveva essere impugnata tempestivamente; nel merito, la scelta localizzativa non è stata ritenuta irragionevole.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca può fondarsi alternativamente su sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; quest'ultima integra il cosiddetto ius poenitendi e consente un'ampia rivalutazione discrezionale delle priorità amministrative.
art. 11 l. 241/1990
La convenzione urbanistica è stata qualificata come accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento; la sua modifica ha reso necessaria una rinegoziazione, compatibile con la revoca dell'atto precedente.
art. 28-bis d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire convenzionato è stato utilizzato per disciplinare l'intervento edilizio e le condizioni urbanistiche connesse all'insediamento della struttura religiosa.
art. 36 d.P.R. 380/2001
per essere sanabile l'intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia in vigore sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della richiesta di sanatoria
La doppia conformità è risultata sussistente perché l'epoca dell'abuso non è stata provata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 29 delle NTA; la mera segnalazione dell'abuso e l'avvio del procedimento non dimostrano né l'anteriorità delle opere né la loro consistenza.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso proposta con motivi aggiunti è divenuta priva di interesse dopo la trasmissione dei documenti richiesti da parte del Comune, con rinuncia dei ricorrenti.
Massime di principio
- Una previsione urbanistica puntuale e univoca, che consenta una specifica destinazione d'uso in deroga alla disciplina di zona e determini immediatamente una composizione degli interessi sfavorevole ai soggetti già insediati, è immediatamente lesiva e deve essere impugnata entro il termine decorrente dalla pubblicazione dello strumento urbanistico.
- La localizzazione di un luogo di culto in un contesto residenziale o misto non è di per sé irragionevole, poiché l'inserimento in aree remote o scarsamente accessibili può determinare una discriminazione nell'esercizio della libertà religiosa; la scelta è legittima quando sia sorretta da un'istruttoria sul contesto territoriale, sulla domanda di mobilità, sui parcheggi e sull'impatto acustico.
- Ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, la revoca può essere legittimamente disposta anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza necessità di un sopravvenuto mutamento della situazione di fatto, purché la rinnovata valutazione sia adeguatamente motivata.
- Gli studi tecnici prodotti dal privato possono costituire adeguata base istruttoria quando l'amministrazione ne verifichi la coerenza con il contesto, consideri gli scenari di maggiore impatto e preveda misure correttive; contestazioni generiche degli interessati non sono sufficienti a dimostrarne l'inattendibilità.
- La mera segnalazione di un possibile abuso edilizio e l'avvio del relativo procedimento non provano né l'esistenza dell'abuso nella data della segnalazione né l'epoca di realizzazione delle opere; ai fini della doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 occorre provare la data dell'intervento abusivo oggetto della sanatoria.
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