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Sentenza

Sentenza n. 1121/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro da stagionale a non stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro stagionale e avendo richiesto il relativo permesso di soggiorno, mai materialmente rilasciato per la durata dei tempi di lavorazione della Questura, ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione, rilasciato dalla Prefettura pochi giorni dopo l’istanza di conversione. Ha sostenuto che l’Amministrazione non potesse pretendere la produzione di un titolo di soggiorno mai consegnato per causa a lui non imputabile e dovesse ritenere sufficiente la ricevuta attestante la tempestiva richiesta del permesso. Ha inoltre dedotto che l’art. 24 d.lgs. 286/1998 non stabilirebbe un termine per la presentazione della domanda di conversione. La Prefettura aveva invece ritenuto ostativa l’assenza di un permesso stagionale ancora convertibile, poiché la domanda era stata presentata il 5 settembre 2025, circa nove mesi dopo la scadenza temporale che il permesso stagionale avrebbe comunque avuto, e dopo che il ricorrente non aveva presentato tempestivamente la richiesta di conversione né dimostrato di possedere entro il termine i requisiti necessari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo. Ai sensi dell’art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998, il nulla osta al lavoro stagionale autorizza l’attività per un massimo di nove mesi nell’arco di dodici mesi; analogamente, l’art. 5, comma 3-bis, lett. a), limita a nove mesi la durata complessiva del permesso per lavoro stagionale. Pertanto, anche se il permesso fosse stato materialmente rilasciato, i suoi effetti sarebbero cessati non oltre dicembre 2024. La mancata consegna del titolo non elimina il limite temporale della sua validità né consente di convertirlo quando il relativo periodo sia ormai scaduto. La conversione presuppone infatti l’esistenza di un permesso ancora efficace. Pur in assenza di un termine decadenziale espressamente previsto dall’art. 24, tale termine si ricava dalla natura dell’istituto: la domanda deve essere presentata prima della scadenza del permesso o, al più, entro i sessanta giorni successivi, secondo la disciplina richiamata per i rinnovi. Il ricorrente ha presentato l’istanza solo il 5 settembre 2025, ben oltre tale limite, nonostante il preavviso di rigetto della Questura del 15 ottobre 2024 gli avesse segnalato la necessità di munirsi del nulla osta alla conversione. L’interpretazione opposta consentirebbe di convertire permessi scaduti anche da tempo, favorendo la permanenza irregolare, eludendo l’obbligo di rientro previsto per il lavoratore stagionale, l’esclusione del permesso per attesa occupazione e il sistema delle quote d’ingresso. È stata inoltre esclusa l’applicabilità dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, poiché la valutazione dei sopraggiunti elementi favorevoli presuppone un’istanza tempestiva e non può sanare una decadenza già maturata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione e il ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

    Il lavoro stagionale è temporalmente limitato; tale limite incide anche sulla possibilità di conversione del relativo titolo di soggiorno.

  • art. 24, comma 8, d.lgs. 286/1998

    Al termine di tale periodo, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.

    La disciplina conferma la natura temporanea del soggiorno per lavoro stagionale e l’obbligo di rientro, salvo il possesso tempestivo di un diverso titolo di soggiorno.

  • art. 24, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale.

    La previsione del diritto di precedenza presuppone il rispetto della temporaneità del soggiorno e il rientro alla scadenza.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    La conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato, anche al di fuori delle quote dopo la modifica normativa richiamata, presuppone comunque una richiesta tempestiva relativa a un titolo ancora convertibile.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Esclude, per il lavoratore stagionale, la possibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11.

  • art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998

    La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro, comunque, non può superare, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi.

    Il permesso stagionale non può produrre effetti oltre il limite massimo complessivo di nove mesi.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La valutazione dei sopraggiunti nuovi elementi favorevoli presuppone un’istanza tempestiva e non può essere invocata per sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva della domanda di conversione.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Comunque prima della sua scadenza.

    La disciplina della conversione del permesso per studio e formazione è richiamata come indice sistematico della necessità che la conversione sia chiesta prima della scadenza del titolo.

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.P.R. 394/1999

    Il termine di sessanta giorni dalla scadenza previsto per i rinnovi è indicato quale termine massimo, applicabile in via analogica alla richiesta di conversione del permesso stagionale.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il sistema delle quote d’ingresso sarebbe eluso se fosse consentita la conversione sine die di un permesso stagionale scaduto.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale presuppone l’esistenza di un titolo stagionale ancora efficace e non può essere richiesta dopo la scadenza del periodo massimo di validità del permesso, anche se il titolo non è stato materialmente consegnato per ritardi dell’Amministrazione.
  • In assenza di un termine decadenziale espresso per la conversione del permesso stagionale, il termine si ricava dalla natura dell’istituto: la domanda deve essere presentata prima della scadenza del titolo o, al più, entro il termine di sessanta giorni successivo previsto per i rinnovi.
  • La mancata consegna materiale del permesso di soggiorno stagionale non elimina il limite temporale della sua validità quando tale limite è determinabile dalla data della richiesta e dalla durata massima legalmente prevista.
  • L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nella parte relativa ai sopraggiunti nuovi elementi favorevoli, presuppone la tempestiva presentazione dell’istanza e non consente di sanare la decadenza derivante dalla domanda tardiva di conversione.
  • Consentire la conversione di un permesso stagionale anche molto tempo dopo la sua scadenza contrasterebbe con la natura temporanea del lavoro stagionale, con l’obbligo ordinario di rientro, con l’esclusione del permesso per attesa occupazione e con il sistema delle quote d’ingresso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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