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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22628/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza di patteggiamento per violazione dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000: il patteggiamento sarebbe stato consentito solo se, prima dell'apertura del dibattimento, il debito tributario (comprese sanzioni e interessi) fosse stato estinto o fosse ricorso il ravvedimento operoso; nel caso di specie tale requisito era mancante. Il Procuratore generale ha inoltre censurato la mancata applicazione della confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico ministero e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Gela; perciò il motivo del Procuratore generale è stato assorbito. La Corte ha statuìto che l'art. 13-bis richiede l'estinzione integrale del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento per l'accesso al rito premiale ex art. 444 c.p.p., trattandosi di requisito di ammissibilità estrinseco del rito; la mancanza di tale requisito integra inosservanza di norma processuale a pena di inammissibilità (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.) e legittima la cassazione. La Corte ha inoltre chiarito che l'illegalità della pena va intesa in senso stretto (pena estranea per genere, specie o quantità) e che l'eventuale favore per l'imputato non impedisce la declaratoria di nullità della sentenza quando manchi il presupposto di ammissibilità del rito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13-bis, comma 2

    è stato riportato il brano: "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti..."

    La norma ammette l'accesso al rito premiale ex art. 444 c.p.p. per i reati dichiarativi solo se, prima dell'apertura del dibattimento, il debito tributario (incluse sanzioni e interessi) è stato integralmente estinto, ovvero, a condizioni precise, in caso di ravvedimento operoso; si tratta di un requisito di ammissibilità estrinseco del rito

  • codice di procedura penale, art. 444

    Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); l'accesso a tale rito è subordinato alle condizioni di ammissibilità previste da norme speciali (es. art. 13-bis d.lgs. 74/2000 per i reati tributari)

  • codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento a specifici motivi intrinseci al rito (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). Tuttavia la Corte ha precisato che tale limite non impedisce la cassazione quando la sentenza è viziata per mancanza di requisiti di ammissibilità estrinseci del rito

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c

    Prevede come motivo di cassazione l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che la mancanza del requisito di ammissibilità del rito (art. 13-bis) rientri in tale fattispecie

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Prevede la confisca obbligatoria per talune fattispecie tributarie; la relativa doglianza del Procuratore generale è stata assorbita in ragione della prevalenza del motivo che ha portato all'annullamento della sentenza

  • d.lgs. 14/6/2024, n. 87 (modifica art.13-bis)

    Ha riformulato l'art. 13-bis in modo più chiaro ma ha confermato il principio che l'estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento è condizione per il rito premiale; la Corte ha rilevato la continuità normativa con la successiva legge

  • d.lgs. 5/11/2024, n. 173 (abrogativa del d.lgs. 74/2000)

    La Corte ha ritenuto irrilevanti le disposizioni abrogative contenute in tale decreto poiché l'efficacia è differita al 10/01/2026; quindi la disciplina del d.lgs. 74/2000 resta applicabile nel caso di specie

Massime di principio

  • L'accesso al patteggiamento per reati tributari disciplinati dal d.lgs. 74/2000 richiede, come condizione di ammissibilità estrinseca, l'estinzione integrale del debito tributario (incluse sanzioni e interessi) prima dell'apertura del dibattimento, salvo ipotesi particolari di ravvedimento operoso; senza tale requisito il patteggiamento è invalido.
  • La mancanza dei requisiti di ammissibilità del rito (es. art. 13-bis) configura inosservanza di norma processuale a pena di inammissibilità (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.) ed è sindacabile in cassazione anche se l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. limita ordinariamente i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
  • Quando la sentenza di patteggiamento è emanata in assenza dei presupposti di ammissibilità del rito il rimedio corretto è la cassazione; la doglianza del PM è quindi idonea a far annullare la sentenza senza rinvio e a far trasmettere gli atti al G.i.p. per la prosecuzione corretta del procedimento.
  • La nozione di "pena illegale" è restrittiva: non basta un errore procedurale o una determinazione errata della pena perché questa sia qualificata come illegale; solo sanzioni estranee per genere, specie o quantità integrano tale nozione. Ciò non preclude però l'annullamento del patteggiamento per vizio di ammissibilità del rito.
  • L'interesse all'impugnazione spetta istituzionalmente al pubblico ministero; l'imputato può impugnare ma il suo interesse deve essere concretamente verificato caso per caso, soprattutto quando la sentenza, pur essendo più favorevole, è viziata per mancanza di ammissibilità del rito.

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