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Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare anche in termini del c.d. remand ovvero di fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., - della nota della Regione Abruzzo n. 0043773/26 del 03.02.2026, avente ad oggetto “Contrattazione ex art. 8-quinquies anno 2026 - Nucleo residenziale autismo”; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; e per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo in relazione alla istanza trasmessa dalla Società ricorrente in data 14 gennaio 2026, e per l'effetto dichiarare l'obbligo della Regione Abruzzo di provvedere sull'istanza formulata dalla ricorrente in data 14 gennaio 2026, ordinando alla stessa di predisporre ed adottare gli atti finalizzati alla sottoscrizione dell'accordo negoziale, anche ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992, valido per l'esercizio 2026, per l’acquisto di prestazioni residenziali in favore di persone affette da disturbo dello spettro autistico in regime di accreditamento; nonché per la nomina, qualora l’Amministrazione intimata rimanga ancora inadempiente oltre il prefiggendo termine, di un Commissario ad acta per provvedere in luogo delle stesse ai sensi dell'art. 117, 3° comma, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale relativa alla contrattazione per l'anno 2026 del nucleo residenziale autismo, unitamente al silenzio-inadempimento sull'istanza di sottoscrizione dell'accordo negoziale per l'acquisto di prestazioni residenziali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota della Regione Abruzzo del 3 febbraio 2026, avente ad oggetto la contrattazione ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per l'anno 2026, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti pregiudizievoli dell'atto e, anche ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell'udienza di merito. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione sull'istanza del 14 gennaio 2026, con declaratoria dell'obbligo di provvedere e di predisporre gli atti finalizzati alla sottoscrizione dell'accordo negoziale per l'esercizio 2026 relativo all'acquisto di prestazioni residenziali in favore di persone con disturbo dello spettro autistico in regime di accreditamento, nonché l'eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. La Regione si è costituita; le ASL indicate in epigrafe non si sono costituite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza cautelare. Ha ritenuto che la tutela cautelare sia strutturalmente incompatibile con il rito avverso il silenzio, poiché quest'ultimo presuppone l'accertamento definitivo dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e offre una tutela particolarmente celere, adeguata alla protezione dell'interesse pretensivo. L'accoglimento della domanda cautelare avrebbe inoltre soddisfatto integralmente la pretesa della ricorrente, rendendo superflua la successiva decisione di merito. Sotto il profilo sostanziale, il silenzio-inadempimento non costituisce un atto amministrativo i cui effetti siano astrattamente sospendibili. Il TAR ha aggiunto che, anche in concreto, non erano state allegate esigenze cautelari tanto stringenti e indilazionabili da non poter essere soddisfatte dalla tempistica concentrata del rito sul silenzio, trattandosi della richiesta di sottoscrizione di un accordo negoziale e avendo la stessa ricorrente collegato la tutela cautelare anche alla sollecita fissazione dell'udienza di merito. È stata fissata per la trattazione della causa l'udienza camerale del 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La richiesta di sollecita fissazione dell'udienza di merito non è stata accolta in quanto proposta nell'ambito di una domanda cautelare ritenuta inammissibile; la controversia è stata comunque fissata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 117 c.p.a.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente per chiedere l'eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione; l'ordinanza non ha deciso tale domanda.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa dell'accordo negoziale per l'acquisto, da parte del servizio sanitario, di prestazioni residenziali erogate dalla struttura accreditata; l'ordinanza cautelare non ha definito la fondatezza della pretesa sostanziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la tutela cautelare è strutturalmente incompatibile con il rito, poiché la domanda ex art. 117 c.p.a. è caratterizzata da una trattazione accelerata diretta all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
  • Il silenzio-inadempimento, in quanto inerzia e non atto amministrativo, non presenta effetti provvedimentali astrattamente suscettibili di sospensione cautelare.
  • La domanda cautelare proposta nel rito sul silenzio è inammissibile quando il suo eventuale accoglimento determinerebbe l'integrale soddisfazione della pretesa sostanziale, rendendo superflua la successiva decisione di merito.
  • Anche nel rito sul silenzio, la tutela cautelare non può essere ammessa in assenza di esigenze concrete, stringenti e indilazionabili non adeguatamente fronteggiabili mediante la tempistica concentrata del giudizio camerale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTermini del procedimento e silenzioAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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