Ordinanza n. 6336/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il diniego è stato adottato poiché, nel corso dell'istruttoria, erano emersi sul conto del coniuge della richiedente elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il Tribunale, ritenendo necessario acquisire gli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento, ha disposto l'acquisizione della relativa documentazione, con le cautele necessarie alla tutela delle fonti informative e alla salvaguardia dell'attività di intelligence. Il Ministero dovrà, in alternativa o in aggiunta secondo quanto ritenuto opportuno, depositare la documentazione con eventuali stralci e omissis oppure una relazione esplicativa delle specifiche ragioni che impediscano la trasmissione degli atti.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando al Ministero dell'Interno di depositare entro il 22 giugno 2026 la documentazione istruttoria posta a fondamento del diniego, adottando le cautele necessarie per proteggere le fonti informative e non pregiudicare l'attività di intelligence, oppure una relazione sulle ragioni che rendano ragionevole non trasmettere gli atti. La documentazione dovrà essere depositata in doppia busta, con indicazione riservata del numero dell'ordinanza e della camera di consiglio istruttoria. Il relativo esame sarà consentito esclusivamente al Collegio e al difensore nella camera di consiglio del 24 giugno 2026, senza estrazione di copia, per consentire l'attività difensiva. La causa è stata quindi rinviata per il seguito della trattazione. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Il giudice può disporre l'acquisizione di informazioni e documenti rilevanti ai fini della decisione.
art. 66 c.p.a.
Il giudice può disporre verificazioni e altri accertamenti istruttori necessari per la decisione.
art. 67 c.p.a.
Il giudice può disciplinare l'acquisizione e la produzione di documenti e informazioni, anche mediante cautele funzionali alla loro riservatezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'adozione di misure di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il diniego di concessione della cittadinanza è fondato su elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica riferiti anche al coniuge del richiedente, il giudice amministrativo può acquisire gli atti istruttori posti a fondamento della decisione prima di definire il ricorso.
- L'acquisizione di documentazione istruttoria potenzialmente coperta da esigenze di riservatezza o collegata ad attività di intelligence può essere disposta con stralci, omissis, deposito riservato e limitazione della consultazione al Collegio e al difensore, senza estrazione di copia.
- Qualora l'amministrazione ritenga di non poter trasmettere gli atti istruttori per ragioni di tutela delle fonti o di sicurezza, deve esplicitare le specifiche ragioni che rendano ragionevole tale omissione, mediante una relazione sottoposta al giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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