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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38960/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 3 maggio 2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato e aveva rigettato la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, determinando la pena ritenuta congrua e proporzionata. Con il primo motivo si denunciava, in sostanza, il mancato accoglimento della ricostruzione difensiva dei fatti e si prospettava una diversa valutazione del compendio probatorio, con richiamo al principio del ragionevole dubbio. Con il secondo motivo si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, ma senza indicare specifiche lacune argomentative o manifeste illogicità della motivazione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, e che il secondo fosse inammissibile perché non denunciava reali vizi motivazionali, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze processuali a una motivazione di appello ritenuta puntuale, logica e non contraddittoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante la mera proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti o delle prove, poiché il controllo della Cassazione resta circoscritto alla verifica della logicità e della tenuta giuridica della motivazione.
  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando non individua specifiche carenze, omissioni o manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre un diverso apprezzamento delle emergenze processuali.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena resistono al ricorso per cassazione quando la sentenza di merito offra una motivazione puntuale, non contraddittoria e coerente con la gravità del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diversa ragione ostativa, la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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