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Ordinanza

Ordinanza n. 3790/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202604574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27/2026 sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS e, in particolare, l’art. 16, comma 6, nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare e del servizio sostitutivo assimilato al servizio prestato in costanza di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti aspiranti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’art. 16, comma 6, dell’ordinanza ministeriale n. 27/2026, deducendo l’illegittimità della previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. Hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della disposizione e, nel merito, l’attribuzione di 12 punti nelle GPS anche quando il servizio sia stato svolto non in costanza di nomina. La domanda cautelare riguardava anche il servizio civile nazionale o universale.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris per i ricorrenti che abbiano svolto il servizio militare o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva successivamente al conseguimento del titolo, anche se non in costanza di nomina, richiamando il precedente orientamento del Consiglio di Stato in materia di GPS e una precedente ordinanza della stessa Sezione relativa all’ordinanza ministeriale n. 27/2026. Ha invece escluso il fumus per chi abbia svolto servizio civile nazionale o servizio civile universale: l’ordinanza impugnata non ha previsto l’equiparazione di tali servizi al servizio militare o sostitutivo, ma ha disciplinato per essi una riserva di posti ai sensi dell’art. 12, comma 14. Tale scelta è stata ritenuta, nel sommario esame cautelare, non irragionevole né illogica e riconducibile alla discrezionalità ministeriale nella definizione dei criteri di formazione delle graduatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 9 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione parziale dell’efficacia della disposizione impugnata in presenza di fumus boni iuris.

  • art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026

    Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    La limitazione della valutazione del servizio militare e del servizio sostitutivo alla prestazione in costanza di nomina è stata cautelarmente sospesa nei confronti di chi abbia svolto tali servizi dopo il conseguimento del titolo, anche senza nomina.

  • art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026

    La previsione di una riserva di posti per il servizio civile, anziché l’equiparazione al servizio militare o sostitutivo, è stata ritenuta in sede cautelare non irragionevole né illogica.

Massime di principio

  • In materia di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, presenta fumus boni iuris la pretesa di valutazione del servizio militare o del servizio sostitutivo assimilato per legge anche quando il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo e non in costanza di nomina, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
  • La disciplina ministeriale delle graduatorie può differenziare il trattamento del servizio civile rispetto al servizio militare e al servizio sostitutivo assimilato, prevedendo una riserva di posti anziché l’equiparazione ai fini del punteggio, purché tale scelta non risulti, nel sommario esame cautelare, irragionevole o illogica.
  • La tutela cautelare può essere accolta solo nei confronti dei ricorrenti appartenenti alla categoria per la quale risultano integrati fumus boni iuris e periculum, restando esclusi coloro le cui pretese si fondino su una diversa disciplina normativa non equiparativa.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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