Sentenza n. 32/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 531/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha dedotto né dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto il riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato la perdurante inottemperanza del Ministero e ha ordinato a quest’ultimo di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. La richiesta di interessi è stata accolta solo parzialmente: gli interessi non spettano per il periodo anteriore alla formazione del giudicato, poiché la sentenza ottemperanda non li aveva riconosciuti; spettano invece dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, stabilendo che provveda entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario agirà quale organo ausiliario del giudice e potrà adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione, incluso l’ordine alla struttura tecnica competente di consentire la registrazione della ricorrente sul sito della Carta del docente e l’attivazione del beneficio, anche in assenza della qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati ai fini dell’esecuzione.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente il riconoscimento degli interessi sulle somme dovute in sede di ottemperanza dal momento indicato dalla pronuncia e, nel caso concreto, dal giudicato al saldo, non essendo riconoscibili interessi anteriori non attribuiti dal titolo.
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere rispettato prima di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto risultava decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016
Disciplina la generazione dei buoni spesa collegati alla Carta elettronica del docente, che il Ministero deve consentire in esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato un diritto e imposto alla pubblica amministrazione un’attività necessaria a renderlo effettivo.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, prima dell’esecuzione di un titolo giudiziario comportante obblighi patrimoniali deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza il giudice non può riconoscere interessi anteriori alla formazione del giudicato quando il titolo da eseguire non li abbia attribuiti; gli interessi possono essere riconosciuti dal giudicato al saldo nei limiti previsti dall’art. 112, comma 3, c.p.a.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, il quale agisce quale organo ausiliario del giudice e non nella qualità di organo amministrativo dell’ente inadempiente.
- Il commissario ad acta dispone dei poteri necessari all’integrale attuazione del giudicato e può adottare anche atti amministrativi non previamente esercitati dall’amministrazione, quando tali atti costituiscano lo strumento concreto per dare esecuzione al comando giudiziale.
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