Sentenza del 22/02/2018 n. 1101 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Soggetto contribuente - Avvocato libero professionista - Collaboratore studi legali - Prestazioni professionali - Fatturazione personale - Autonoma organizzazione - Esclusione - Assoggettamento IRAP - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata o compensata per gli anni d'imposta 2006-2009, per complessivi euro 17.202,00, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'attività professionale era svolta prevalentemente presso due studi legali associati, dei quali la contribuente utilizzava le strutture solo indirettamente, con apporto personale prevalente, costi contenuti e senza una propria organizzazione autonoma. Sono state inoltre proposte domande relative a un preavviso di fermo amministrativo e a una proposta di compensazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado. Ha stabilito che la mera fatturazione personale delle prestazioni professionali non dimostra, da sola, l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. È necessario che il professionista disponga di una struttura organizzativa propria, autonoma e al suo servizio; tale requisito mancava perché la contribuente beneficiava soltanto indirettamente dell'organizzazione degli studi legali presso i quali collaborava. Le domande relative al fermo amministrativo e alla proposta di compensazione sono state ritenute inammissibili per difetto di interesse, essendo già intervenuto il pagamento o trattandosi di un atto privo di autonoma efficacia impositiva. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Per assoggettare a IRAP il reddito del lavoratore autonomo occorre verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione riferibile al contribuente, non essendo sufficiente lo svolgimento di un'attività professionale o la fatturazione diretta delle prestazioni.
Art. 28-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Proposta di compensazione tra somme dovute e crediti d'imposta.
La notifica di rimborso e proposta di compensazione prevista dalla norma è stata qualificata come atto privo di autonoma efficacia impositiva e di capacità coercitiva immediata sul patrimonio del destinatario.
Cassazione, ordinanza n. 4080 del 16 febbraio 2017
Per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo dell'imputazione dell'imposta.
L'utilizzo della struttura di uno studio legale presso il quale il professionista collabora non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP, se la struttura non è propria del professionista.
Cassazione, ordinanza n. 22027 del 21 settembre 2017
Conferma l'orientamento secondo cui l'organizzazione rilevante ai fini IRAP deve essere autonoma e riferibile direttamente al lavoratore autonomo.
Massime di principio
- Per un professionista, l'IRAP è dovuta solo quando l'attività è esercitata mediante un'organizzazione autonoma propria, stabilmente riferibile a lui e capace di potenziarne l'attività.
- La fatturazione personale di compensi elevati o a numerosi clienti non è, da sola, sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
- Il professionista che collabora presso studi altrui e utilizza indirettamente locali, personale, strumenti e servizi dello studio può risultare privo del presupposto IRAP, se non dispone di una struttura propria significativa.
- L'utilizzo di collaboratori, dipendenti, beni strumentali o servizi deve essere valutato concretamente: non ogni spesa o collaborazione determina automaticamente l'autonoma organizzazione, ma l'insieme dei fattori può dimostrarla.
- Le domande contro atti già eseguiti o privi di effetti lesivi attuali possono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire.
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