Parere n. 1062/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto dal signor Kulvir Ram contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato del 6 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 6 agosto 2025 di revoca del nulla osta per lavoro subordinato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello unico per l'immigrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. Il ricorso deduceva, con un unico motivo, violazione e non corretta applicazione della disciplina del cosiddetto decreto flussi ed eccesso di potere per carenza dei presupposti. In particolare, il ricorrente sosteneva che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse imputabile all'amministrazione, che avrebbe convocato gli interessati con ritardo e mediante comunicazioni tra loro non coerenti, omettendo inoltre di considerare alcune richieste di fissazione o conferma dell'appuntamento trasmesse via PEC. Il Ministero dell'interno ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso e, nel merito, ne ha sostenuto l'infondatezza. Il ricorso era accompagnato da istanza di sospensione.
Il parere
La Sezione ha ritenuto assorbente l'eccezione di tardività. Il decreto impugnato era stato comunicato al ricorrente il 6 agosto 2025, mentre il ricorso straordinario era stato notificato via PEC soltanto il 16 gennaio 2026. Non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 è scaduto il 4 dicembre 2025. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, senza esame del motivo di merito, e l'istanza cautelare è stata assorbita. La relazione ministeriale era stata comunicata presso il difensore del ricorrente e il contraddittorio è stato ritenuto rispettato.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso è irricevibile perché notificato il 16 gennaio 2026, oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 6 agosto 2025. Il termine è scaduto il 4 dicembre 2025.
Sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale dei termini non si applica al termine per la proposizione del ricorso straordinario, secondo l'orientamento richiamato dalla Sezione.
Istanza di sospensione
L'istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della declaratoria di irricevibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza
Il termine di 120 giorni per proporre il ricorso straordinario decorre dalla comunicazione dell'atto impugnato e, nel caso esaminato, non è soggetto a sospensione feriale.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
documentazione attestante la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale
La disposizione è richiamata nel decreto di revoca tra gli adempimenti documentali relativi al nulla osta per lavoro subordinato non stagionale; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
il nulla osta al lavoro è revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello unico nel termine di 8 giorni dall'ingresso del lavoratore sul territorio nazionale
La disposizione è richiamata quale fondamento sostanziale della revoca; la Sezione non ha esaminato la sua concreta applicazione, avendo dichiarato irricevibile il ricorso.
d.P.C.M. cosiddetto decreto flussi
La disciplina è invocata dal ricorrente, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per tardività del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato.
- Il termine per la proposizione del ricorso straordinario non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
- La proposizione del ricorso straordinario oltre il termine di 120 giorni comporta l'irricevibilità del ricorso e impedisce l'esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di irricevibilità del ricorso assorbe l'istanza di sospensione eventualmente proposta con il gravame.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e tardività del ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del decreto del 6 agosto 2025, con il quale lo Sportello unico per l'immigrazione aveva revocato il nulla osta per lavoro subordinato. Il ricorso era accompagnato da un'istanza di sospensione.
Premesse e vicenda amministrativa
Il nulla osta era stato richiesto dal titolare di un'autofficina in favore del lavoratore straniero e rilasciato il 31 gennaio 2024. Dopo l'ingresso del lavoratore in Italia, lo Sportello unico aveva comunicato il 7 luglio 2025 l'avvio del procedimento di revoca.
Il decreto di revoca del 6 agosto 2025 indicava, tra i motivi ostativi, la mancata presentazione di documenti identificativi e relativi all'alloggio, dell'asseverazione prevista dalla normativa richiamata nel provvedimento, della documentazione sulla verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998.
Motivo di ricorso
Il ricorrente aveva dedotto violazione della disciplina del cosiddetto decreto flussi ed eccesso di potere per carenza dei presupposti. Sosteneva che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse dipesa dall'amministrazione, la quale avrebbe convocato gli interessati con notevole ritardo e attraverso due comunicazioni recanti date di convocazione differenti.
Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe inoltre omesso di considerare una PEC del difensore del datore di lavoro, diretta a chiedere il rispetto della convocazione fissata per il 29 luglio 2025, nonché un'ulteriore richiesta di appuntamento. La mancata sottoscrizione del contratto sarebbe stata quindi imputabile esclusivamente ai ritardi e alle modalità operative dello Sportello unico.
Contraddittorio procedimentale
La relazione ministeriale del 5 marzo 2026 è stata comunicata al ricorrente presso il difensore. Poiché non sono state formulate osservazioni o controdeduzioni, la Sezione ha ritenuto rispettato il principio del contraddittorio nel procedimento consultivo.
Tardività del ricorso
Il Ministero dell'interno ha eccepito in via preliminare l'irricevibilità del ricorso. La Sezione ha accolto tale eccezione senza esaminare le censure di merito.
L'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, oppure dalla piena conoscenza dello stesso. Nel caso concreto:
- il decreto di revoca è stato comunicato il 6 agosto 2025;
- il termine di 120 giorni è scaduto il 4 dicembre 2025;
- il ricorso è stato notificato via PEC soltanto il 16 gennaio 2026.
La Sezione ha inoltre ribadito che la sospensione feriale dei termini non si applica al termine per la proposizione del ricorso straordinario, richiamando anche il precedente Cons. Stato, Sez. I, 26 gennaio 2026, n. 187.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso fosse dichiarato irricevibile per tardività. La declaratoria ha impedito l'esame dell'unico motivo di merito relativo alla legittimità della revoca del nulla osta. L'istanza di sospensione è stata assorbita.
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