Regolamento (UE) 2024/1230
Regolamento (UE) 2024/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2024/1230 interviene per razionalizzare e ridurre gli oneri informativi in alcuni settori dei trasporti. Elimina un obbligo periodico non più ritenuto giustificato nel settore dei sistemi telematici di prenotazione, sopprime un rapporto nazionale annuale sulla sicurezza in aviazione e trasferisce su siti Internet nazionali costantemente aggiornati la pubblicazione delle liste relative a installatori e officine tachigrafi. L’obiettivo dichiarato è mantenere l’efficacia del monitoraggio normativo riducendo gli adempimenti amministrativi per Commissione, Stati membri e operatori.
Semplificazione di alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada, mediante modifica dei regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea e incide su tre atti settoriali già vigenti: il codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS) nel trasporto aereo, le inchieste sugli incidenti e inconvenienti nell’aviazione civile, e i tachigrafi nel trasporto su strada. Le modifiche riguardano in particolare gli obblighi di relazione/comunicazione a carico della Commissione, degli Stati membri e dei venditori di sistemi, nonché la pubblicazione delle liste di installatori e officine autorizzati e delle carte rilasciate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dai regolamenti modificati.
Regolamento (UE) 2024/1230 – modifica di alcuni obblighi di comunicazione nei trasporti
Il regolamento interviene su tre discipline settoriali per semplificare obblighi informativi ritenuti ridondanti o poco efficienti. I considerando sottolineano che la razionalizzazione degli adempimenti è necessaria per ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo al contempo il monitoraggio e la corretta applicazione della normativa di settore.
Finalità e contesto
La misura si inserisce nel quadro della comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 sulla competitività a lungo termine dell’UE. Il legislatore dell’Unione rileva che taluni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada non risultano più proporzionati: in alcuni casi perché divenuti ridondanti, in altri perché sostituibili con modalità più efficaci di pubblicazione e aggiornamento delle informazioni.
Modifica del regolamento (CE) n. 80/2009 sui sistemi telematici di prenotazione (CRS)
Il nuovo articolo 12 prevede che la Commissione possa richiedere a qualsiasi venditore di sistema una relazione certificata in maniera indipendente, contenente la descrizione dettagliata della struttura proprietaria e del modello di gestione.
- Non è più previsto un obbligo generale di relazione ogni quattro anni.
- La richiesta della Commissione resta possibile quando necessaria per l’applicazione delle norme.
- I costi della relazione certificata sono posti a carico del venditore di sistema.
I considerando spiegano che il precedente obbligo periodico era legato al controllo delle norme sui vettori associati, ma la Commissione ha ritenuto tali regole potenzialmente ridondanti, anche perché le compagnie aeree non risultano più proprietarie di CRS e non vi sono dati che facciano ritenere probabile un ritorno a tale situazione.
Modifica del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste in aviazione civile
All’articolo 4 del regolamento viene soppresso il paragrafo 5, eliminando l’obbligo di pubblicazione annuale di un rapporto nazionale sulla sicurezza.
Il considerando chiarisce che tale rapporto aveva la funzione di informare il pubblico sul livello generale di sicurezza dell’aviazione, ma è divenuto ridondante alla luce del rapporto annuale sulla sicurezza pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139, che copre l’intero sistema dell’aviazione dell’Unione, comprese le inchieste sugli incidenti.
Modifica del regolamento (UE) n. 165/2014 sui tachigrafi
L’articolo 24, paragrafo 5, è sostituito per cambiare il meccanismo di pubblicazione delle liste di installatori e officine autorizzati e delle carte rilasciate.
- Le autorità competenti degli Stati membri devono pubblicare tali liste su un sito Internet accessibile al pubblico.
- Le informazioni devono essere mantenute costantemente aggiornate.
- La Commissione deve pubblicare sul proprio sito l’elenco dei siti Internet nazionali dove queste informazioni sono reperibili.
Il regolamento motiva la modifica con il fatto che le carte dell’officina hanno validità annuale e che una pubblicazione centralizzata e statica risulterebbe rapidamente obsoleta. La soluzione prescelta riduce gli oneri per Commissione e Stati membri e migliora l’accessibilità e l’aggiornamento dei dati per gli operatori interessati.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 80/2009 sui CRS
L’articolo 12 è sostituito: la Commissione può chiedere a qualsiasi venditore di sistema una relazione certificata in maniera indipendente che descriva in dettaglio struttura proprietaria e modello di gestione. È soppresso l’obbligo generale di presentazione della relazione ogni quattro anni; resta invece il potere di richiesta caso per caso. I costi della relazione sono a carico del venditore di sistema.
Soppressione dell’obbligo di rapporto nazionale sulla sicurezza aerea
All’articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010 è soppresso il paragrafo 5. Viene quindi eliminato l’obbligo di pubblicare annualmente un rapporto sulla sicurezza a livello nazionale.
Nuove modalità di pubblicazione delle liste tachigrafi
All’articolo 24 del regolamento (UE) n. 165/2014, il paragrafo 5 è sostituito: le autorità competenti degli Stati membri devono pubblicare su un sito Internet accessibile al pubblico le liste degli installatori e delle officine autorizzati e delle carte loro rilasciate, assicurandone l’aggiornamento costante. La Commissione pubblica sul proprio sito l’elenco dei siti Internet nazionali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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