Cassazione Penale, Ordinanza n. 32392/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile, quale legale rappresentante di una società, del reato ambientale previsto dall'art. 259, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per fatti accertati in un comune campano il 1° ottobre 2020. La pena inflitta in primo grado, con concessione delle attenuanti generiche, era di mesi 3 di arresto ed euro 1.000 di ammenda. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi, unitariamente sintetizzati nella doglianza per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, erronea conferma del giudizio di colpevolezza e omessa revoca del veicolo sottoposto a sequestro; la Corte li ha ritenuti tutti manifestamente infondati perché generici e comunque meramente ripropositivi di questioni già esaminate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano generiche e ripetitive rispetto a temi già affrontati dai giudici di merito, i quali avevano motivato adeguatamente sulla superfluità della richiesta di rinnovazione istruttoria, sulle ragioni ostative all'assoluzione e sulla natura obbligatoria della confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere l'illecito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto illecito contestato all'imputato quale legale rappresentante della società.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze siano generiche o si limitino a riproporre questioni già esaminate e adeguatamente confutate dai giudici di merito.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non può fondare un motivo di ricorso se il giudice di merito ha già spiegato in modo logicamente sufficiente la superfluità dell'integrazione probatoria richiesta.
- La censura sulla responsabilità penale è manifestamente infondata quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha illustrato le ragioni della condanna.
- Quando la confisca del mezzo di trasporto è prevista come misura obbligatoria per il reato commesso, la sua mancata revoca non integra di per sé un vizio della decisione di merito se la sentenza ne abbia correttamente affermato il carattere obbligatorio.
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