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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02209/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha disposto la conversione del ricorso per cassazione in appello, ritenendo non rituale la deduzione dei vizi di motivazione in un ricorso immediato proposto per saltum. Ha quindi ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Con sentenza del 22 gennaio 2024 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato un imputato colpevole del delitto di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., in danno di altra persona. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo un unico motivo con cui ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato, o quantomeno della forma aggravata ex art. 595, comma 3, c.p.; ha sostenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse generica e illogica e che non avesse svolto un'adeguata valutazione critica delle risultanze probatorie. La Corte rileva però che il mezzo era stato proposto per saltum e che, insieme alla violazione di legge, erano stati prospettati vizi motivazionali non deducibili con ricorso immediato; perciò il ricorso doveva essere convertito in appello.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, c.p.

    indica la forma aggravata del delitto di diffamazione contestata e ritenuta in primo grado.

  • art. 569, comma 1, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione proposto per saltum avverso la sentenza di primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    prevede il vizio di motivazione, che la Corte afferma non essere denunciabile con ricorso immediato proposto per saltum.

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    stabilisce la conversione del ricorso per cassazione in appello quando con il ricorso per saltum siano dedotti motivi non compatibili con tale forma di impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto per saltum contro la sentenza di primo grado non può essere utilizzato per dedurre anche vizi di motivazione, poiché tali censure non sono compatibili con il ricorso immediato.
  • Quando il ricorso per saltum contiene motivi che riguardano il vizio di motivazione, il giudice di legittimità deve convertire l'impugnazione in appello e trasmettere gli atti al giudice competente.
  • La deduzione congiunta di violazione di legge e vizio di motivazione, in presenza di ricorso immediato per cassazione, determina l'inidoneità del mezzo nella forma scelta e impone il passaggio al giudizio di appello.
  • La decisione non affronta il merito della responsabilità per diffamazione, ma si limita a risolvere il problema processuale della corretta forma di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

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