Sentenza n. 4037/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per l'accertamento e la declaratoria previa tutela cautelare collegiale dell'obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a seguito della manifestazione della volontà di richiedere il predetto visto; con ordine all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in via cautelare collegiale, di provvedere alla fissazione di un appuntamento all’uopo in un termine utile a consentire al ricorrente di iniziare la regolare frequenza del corso universitario, che prenderà avvio il 18 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha agito contro l’inerzia dell’amministrazione e il rifiuto dell’Ambasciata d’Italia in Pakistan di fissare un appuntamento necessario per poter formalizzare la domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, nonché, in via cautelare, l’ordine di fissare l’appuntamento in tempo utile per l’inizio del corso universitario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio e dopo l’esaurimento della fase cautelare, l’appuntamento presso l’Ambasciata è stato concesso. L’amministrazione ha quindi assicurato il risultato perseguito con l’istanza e con il ricorso, ossia la possibilità per il ricorrente di inoltrare la domanda di rilascio del visto dopo aver formalizzato la preiscrizione universitaria. Le spese sono state compensate per ragioni eccezionali, individuate nell’ingente flusso di domande affrontato dall’Ambasciata in Pakistan e nell’elevato contenzioso pendente sulla medesima materia.
Massime di principio
- La concessione, nelle more del giudizio, dell’appuntamento amministrativo richiesto con un’azione avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere quando assicura integralmente il risultato perseguito dal ricorrente, anche se il procedimento amministrativo principale, quale il rilascio del visto, deve ancora essere formalizzato e definito.
- L’azione avverso il silenzio può essere proposta per ottenere l’avvio o la formalizzazione del procedimento amministrativo necessario alla presentazione di una successiva domanda sostanziale; l’interesse processuale viene meno quando l’amministrazione pone l’interessato in condizione di presentare tale domanda.
- La compensazione delle spese può essere disposta per ragioni eccezionali connesse a un ingente flusso di domande gravante sull’amministrazione e all’elevato contenzioso seriale riguardante la medesima attività amministrativa.
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