Cassazione Civile, Ordinanza n. 21354/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione all’atto di costituzione di una società di capitali, nel quale la contribuente aveva conferito un terreno gravato da ipoteca e la società conferitaria aveva dichiarato di accollarsi il mutuo. L’Ufficio ha ritenuto che il debito non fosse deducibile dalla base imponibile ai fini dell’imposta di conferimento, rideterminando il tributo. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo che il mutuo fosse stato incassato dalla conferente prima del conferimento e che non vi fosse inerenza diretta della passività al bene conferito. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, per avere la CTR interpretato retrospettivamente atti separati (finanziamento e conferimento) al fine di ravvisare un collegamento negoziale elusivo/abusivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la sua volontà era stata prima di valorizzare il potenziale edificatorio del terreno e poi di limitare il rischio d’impresa alla quota conferita; 3) violazione dell’art. 50 d.P.R. n. 131/1986, per non avere considerato la passività derivante dal mutuo accollato dalla società ai fini della base imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, trattandoli congiuntamente, affermando che la questione non riguardava l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 ma l’art. 50 d.P.R. n. 131/1986, poiché non era stata operata una riqualificazione dell’atto sulla base di elementi estrinseci, bensì una verifica della deducibilità di una passività ai fini della base imponibile. La Corte ha ribadito che, nel conferimento di immobili in società, sono deducibili solo le passività inerenti al bene conferito e che l’accollamento è rilevante solo se esterno e se collegato all’oggetto del conferimento. Nel caso concreto, la società non aveva assunto un debito diretto verso la banca, non risultava un accollo esterno con adesione del creditore, e il mutuo era stato acceso dalla conferente per il proprio finanziamento personale prima del conferimento; pertanto, la passività non era deducibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’Agenzia si era costituita solo per l’eventuale discussione.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
non applicabile alla fattispecie concreta, perché non vi è stata riqualificazione dell’atto mediante elementi estrinseci, ma solo verifica dell’inerenza della passività ai fini della base imponibile
art. 50 d.P.R. n. 131/1986
consente la deduzione, nella base imponibile del conferimento, solo delle passività e degli oneri inerenti al bene o diritto trasferito, escludendo quelli non collegati all’oggetto del conferimento
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
norma di legittimità invocata per omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei presupposti di legge
Direttiva 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969
costituisce il parametro eurounitario di interpretazione dell’art. 50 d.P.R. n. 131/1986 sulla base imponibile dei conferimenti
Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008
richiamata come rifusione della precedente direttiva e conferma del criterio del valore reale dei beni conferiti previa deduzione delle obbligazioni inerenti
art. 5, par. 1, lett. a, Direttiva 69/335/CEE
la base imponibile è il valore reale dei beni conferiti, dedotte le obbligazioni assunte e gli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento
art. 11, par. 1, Direttiva 2008/7/CE
ribadisce che la base imponibile è costituita dal valore reale dei beni conferiti previa deduzione delle obbligazioni e degli oneri assunti a causa del conferimento
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sui conferimenti societari, la deducibilità delle passività dal valore del bene conferito richiede un nesso di inerenza tra il debito e l’oggetto del conferimento; non è sufficiente che il debito gravi sul conferente o sul bene.
- L’art. 50 d.P.R. n. 131/1986 va interpretato alla luce della disciplina eurounitaria sui conferimenti: la base imponibile è il valore reale del bene conferito, depurato solo delle obbligazioni e degli oneri assunti a causa di quel conferimento.
- L’accollo del mutuo rileva ai fini fiscali solo se è un accollo esterno, con assunzione di un debito diretto della società verso il creditore; un accollo meramente interno non consente automaticamente la deduzione della passività.
- Nei conferimenti di immobili, non sono deducibili i mutui o le ipoteche accesi dal conferente per un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento, salvo che sia provata una specifica connessione funzionale con il bene trasferito e con l’interesse della società conferitaria.
- Quando l’Ufficio contesta la deducibilità di una passività, il contribuente deve fornire elementi specifici idonei a dimostrare l’inerenza del debito al conferimento; mere allegazioni generiche non bastano.
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