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Sentenza

Sentenza del 04/10/2017 n. 3964 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 2, d.lgs. 175/2014 - Retroattività - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, concernenti IRES, IRAP e IVA. Tra le varie censure, ha eccepito in via preliminare l’estinzione della società, cancellata dal Registro delle imprese il 27 gennaio 2013, sostenendo che l’art. 28 del d.lgs. 175/2014 non potesse applicarsi retroattivamente. Ha inoltre contestato il raddoppio dei termini di accertamento, la notificazione e sottoscrizione degli atti, la delega del funzionario, l’aggio di riscossione, il contraddittorio endoprocedimentale, nonché nel merito la contestazione di fatture inesistenti, costi indeducibili o non inerenti, maggiori ricavi e sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il differimento quinquennale degli effetti estintivi previsto dall’art. 28 del d.lgs. 175/2014 fosse applicabile anche alle cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Varese aveva accolto i ricorsi riuniti ritenendo che l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 fosse una norma sostanziale e non interpretativa, quindi non retroattiva. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo ha respinto. Il giudice ha confermato che il differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione della società si applica solo alle richieste di cancellazione presentate a partire dal 13 dicembre 2014. Poiché la cancellazione della società era anteriore, gli avvisi erano stati emessi nei confronti di un soggetto ormai estinto. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese del grado d’appello, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfettarie del 15%, tributi e contributi.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

    Il differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione della società

    La disposizione non ha natura interpretativa e non può quindi operare retroattivamente. Si applica soltanto alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina.

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese

    La cancellazione determina l’estinzione della società; il differimento quinquennale degli effetti fiscali previsto dalla disciplina sopravvenuta riguarda esclusivamente le cancellazioni richieste durante la vigenza della nuova normativa.

  • Art. 36, d.P.R. 602/1973

    Richiamato dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla possibile responsabilità del liquidatore e dei soci per i debiti tributari della società estinta.

  • Art. 29, comma 1, lettera b), d.l. 78/2010

    Richiamato dall’Agenzia con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi e all’avviso relativo alla sospensione dell’esecuzione forzata per 180 giorni.

  • Art. 10 e art. 12, comma 7, legge 212/2000

    Invocati dalla contribuente per sostenere la violazione dei principi di collaborazione, buona fede e contraddittorio successivo alla conclusione della verifica fiscale; tali questioni sono rimaste assorbite dall’accoglimento dell’eccezione sull’estinzione della società.

  • Art. 17, d.lgs. 112/1999

    Richiamato dalla contribuente per contestare la debenza e la misura dell’aggio di riscossione; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • Cassazione, Sezione V, sentenza n. 6743/2015; Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 17791/2016 e ordinanze nn. 1481, 1483, 12953 e 20427/2017

    La giurisprudenza richiamata afferma in modo conforme la non retroattività dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 e l’applicabilità del differimento quinquennale solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014.

Massime di principio

  • Quando una società è stata cancellata dal Registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, il differimento quinquennale degli effetti estintivi previsto dall’art. 28 del d.lgs. 175/2014 non può essere applicato retroattivamente.
  • Gli atti tributari notificati alla società dopo la sua estinzione possono essere contestati per difetto del destinatario, senza che la costituzione del liquidatore sani automaticamente il vizio, se essa avviene soltanto per eccepire l’inesistenza o invalidità dell’atto.
  • L’Amministrazione finanziaria può eventualmente agire nei confronti di liquidatori o soci secondo le specifiche norme sulla responsabilità tributaria, ma ciò non consente di considerare ancora esistente la società cancellata né di notificare validamente a essa nuovi atti.
  • Se il giudice accoglie un’eccezione preliminare decisiva, le ulteriori contestazioni relative a termini, notificazione, contraddittorio, imponibile e sanzioni possono rimanere assorbite e non essere esaminate nel merito.
  • La qualificazione di una norma come sostanziale, anziché interpretativa, è determinante: in assenza di una valida previsione retroattiva, la norma si applica solo agli eventi verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

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