Sentenza del 26/10/2016 n. 21622 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'iscrizione di ipoteca effettuata dall'agente della riscossione su propri immobili, sostenendo principalmente che le cartelle di pagamento presupposte non fossero state validamente notificate. In Cassazione ha dedotto: la formazione di un giudicato interno su alcune questioni ritenute assorbite dalla CTP e non riproposte in appello dall'agente della riscossione; l'irritualità delle notifiche perché le relate erano apposte sul frontespizio e non in calce alle cartelle; l'avvenuta notificazione a persona diversa dall'intestatario; nonché un vizio di motivazione della sentenza della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, precisando che l'appellante non deve impugnare le questioni non esaminate dal giudice di primo grado perché assorbite, mentre l'appellato vittorioso deve riproporle espressamente in appello ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992. La contribuente, non avendo riproposto la questione relativa alla mancata comunicazione prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, non poteva dedurla per la prima volta in Cassazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché la ricorrente non aveva indicato se e dove tali questioni fossero state sollevate nei precedenti gradi di giudizio. La contribuente è stata inoltre condannata a rimborsare a Equitalia Centro S.p.A. le spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 329 c.p.c.
La mancata impugnazione determina acquiescenza e giudicato solo rispetto alle statuizioni effettivamente pronunciate e sfavorevoli; non riguarda le questioni rimaste assorbite, che devono essere riproposte dalla parte interessata nel grado successivo.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate devono essere espressamente riproposte dall'appellato, altrimenti si intendono rinunciate. La disposizione non impone all'appellante di impugnare questioni sulle quali il giudice non si è pronunciato.
Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Nel processo tributario l'appellato totalmente vittorioso deve riproporre in appello le questioni rimaste assorbite o non esaminate, anche se non deve proporre appello incidentale per esse.
Art. 148 c.p.c.
Disciplina le formalità della relata di notificazione. Nel caso concreto la Corte non ha esaminato nel merito la dedotta irregolarità, perché la questione non era stata adeguatamente collegata agli atti dei precedenti gradi di giudizio.
Art. 145 c.p.c.
Riguarda la notificazione alle persone giuridiche. La censura relativa alla consegna a persona diversa dall'intestatario è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione dell'atto processuale in cui era stata tempestivamente proposta.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La Corte non ha valutato la validità concreta della notifica perché la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato di aver sollevato la relativa contestazione nei gradi di merito.
Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973
La questione relativa alla mancata comunicazione o avviso previsto prima dell'esecuzione non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione se non è stata riproposta in appello.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e al vizio di motivazione. Il controllo di legittimità richiede comunque che le questioni siano state specificamente dedotte nei precedenti gradi e adeguatamente localizzate negli atti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte che ha ottenuto una decisione favorevole ma ha visto alcune eccezioni assorbite deve riproporle espressamente in appello; in caso contrario rischia di perderle.
- L'appellante non è tenuto a impugnare le questioni sulle quali il giudice di primo grado non si è pronunciato perché le ha ritenute assorbite: su tali questioni non si forma automaticamente un giudicato interno.
- In Cassazione non possono essere esaminate per la prima volta questioni di fatto o vizi della notificazione non dimostrati come tempestivamente dedotti nei gradi di merito.
- Chi contesta una notifica deve indicare con precisione l'atto processuale e il passaggio in cui la contestazione è stata formulata; la mancata autosufficienza può comportare l'inammissibilità del motivo.
- Le contestazioni sulla validità dell'iscrizione ipotecaria presuppongono normalmente la verifica della regolarità delle cartelle e degli adempimenti preliminari, ma devono essere articolate tempestivamente e mantenute in ogni grado di giudizio.
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