Sentenza del 01/08/2024 n. 713 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di intimazione n. 0782019900539XXX000 e le cartelle di pagamento nn. 07820060589491YYY000 e 07820070025954ZZZ000, contestando la mancata notifica delle cartelle sottese e la prescrizione della pretesa creditoria, chiedendo la nullità e l'illegittimità dell'intimazione. L'Agente della Riscossione si costituiva dimostrando la notificazione successiva di avvisi di intimazione regolarmente eseguiti, la presenza di pagamenti effettuati sulle cartelle negli anni 2006-2008, documenti relativi a richieste di informazioni/posizione debitoria del contribuente (2018) e sollecitando che tali atti e pagamenti interrompono la prescrizione.
La decisione
La Commissione d'appello ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia della Riscossione: ha ritenuto che i pagamenti, le richieste di dilazione/posizione e gli atti successivamente notificati siano idonei ad interrompere la prescrizione e che il riferimento nei pagamenti alla cartella supporti la presunzione di legittima notifica. Di conseguenza ha rigettato il ricorso di Gabelli nella parte relativa ai crediti tributari e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio (spese liquidate in complesso: compenso di €.900,00 per ciascun grado + 15% spese generali e accessori).
Norme richiamate
art. 2944 c.c.
Principio secondo cui il riconoscimento del debito da parte dell'obbligato (anche tramite pagamento parziale, richiesta di dilazione, promessa di pagamento) interrompe la prescrizione; la giurisprudenza lo applica anche ai crediti previdenziali e, per analogia, a situazioni tributarie simili.
art. 152-sexies d.lgs. 546/92
Norma richiamata per la liquidazione delle spese di giudizio in favore dell'ente impositore/Agente della riscossione, con criteri e riduzioni specifiche.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53
Richiamato in relazione alla disciplina dei soggetti iscritti nell'albo e alla determinazione del compenso degli ausiliari; rilevante ai fini della liquidazione delle spese.
Ordinanza Cass. Sez. L, n. 26013/2015
Giurisprudenza che afferma che il datore di lavoro che richiede dilazioni e poi effettua pagamenti riconosce il diritto dell'ente e interrompe la prescrizione per i crediti non ancora prescritti; la Corte d'appello ha fatto leva su questo principio per estenderne l'affinità alla materia tributaria.
Cass. civ. sez. lav., 06/09/1982, n.4829
È richiamata per confermare che il riconoscimento del debito non richiede formalità particolari e può risultare da atti come promesse di pagamento, versamenti di acconti o richieste di dilazione, con effetto interruttivo della prescrizione.
Cass. civ. sez. I, 05/04/2024, n.9074
Principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori acquisiti, non essendo limitata alla rilevazione a istanza di parte.
Cass. civ. sez. lav., 10/07/2020, n.14811
Richiamata per il principio della presunzione di legittimità degli atti e certificati della pubblica amministrazione, che può essere confutata solo mediante contestazioni precise e puntuali.
Massime di principio
- Pagamenti parziali, versamenti effettuati e richieste di dilazione o di rateazione costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione e possono impedire l'accoglimento della eccezione di prescrizione se documentati.
- La presenza di atti esecutivi successivamente notificati e non impugnati (es. avvisi di intimazione regolarmente notificati) costituisce elemento probatorio rilevante della conoscenza da parte del contribuente e contribuisce a escludere la mancata notifica delle cartelle.
- Il riferimento, nei documenti di pagamento, al numero di cartella fornisce un indizio utile per presumere la legittima notifica della cartella stessa; la presunzione di legittimità degli atti amministrativi grava sul contribuente che non contesta con precisione i vizi dichiarati.
- L'eccezione di interruzione della prescrizione, essendo 'in senso lato', può essere valutata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori acquisiti, quindi l'onere probatorio grava sul contribuente quando non produce elementi confutativi precisi.
- In situazioni analoghe il contribuente deve documentare in modo chiaro e puntuale la mancata notifica o il decorso della prescrizione; la mera contestazione generica non è sufficiente contro la documentazione dell'ente.
- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri stabiliti (valore della causa e norme di liquidazione previste per l'ente impositore/Agente della riscossione).
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