Cassazione Penale, Sentenza n. 29236/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite unico motivo, deduce la carenza motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamentando che il giudice del rinvio ha applicato un aumento per continuazione eccessivo rispetto alla reale gravità dei fatti e al suo ruolo marginale, senza motivarne adeguatamente l'entità (riferito al reato satellite di furto in abitazione commesso il 08/05/2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio per cui il giudice del rinvio doveva riesaminare le questioni dichiarate assorbite, ma ha ritenuto che l'aumento per la continuazione applicato (pari a sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa per il reato satellite) fosse di entità minima rispetto alla gravità del reato e alle valutazioni già svolte dai giudici di merito. Per tale ragione non era necessaria una motivazione specifica e dettagliata sull'entità dell'aumento. La sentenza del giudice di rinvio ha escluso la recidiva e ha rideterminato le pene per i furti in abitazione; dopo la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato, il trattamento sanzionatorio complessivo è risultato, come indicato nella motivazione, nei termini già determinati dal giudice del rinvio (pena complessiva risultante nella misura comunicata nei provvedimenti di merito). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Fondamento formale del motivo di ricorso per vizio di motivazione. La Corte ha valutato la censura ma l'ha ritenuta infondata perché la motivazione fornita era adeguata rispetto all'entità minima dell'aumento contestato.
Codice penale, art. 624-bis, commi 1 e 3
Norma relativa al furto in abitazione. È il reato satellite per il quale è stato calcolato l'aumento per continuazione; la gravità del fatto è stata ritenuta elevata dai giudici di merito, giustificando l'aumento pur se contenuto.
Codice penale, art. 625, comma 1, n. 2
Indica una delle aggravanti contestate per il reato in questione; contribuisce alla maggior gravità sanzionatoria del reato satellite valutata dai giudici.
Codice penale, art. 61, comma 1, n. 5
Si riferisce ad una causa di aumento della pena (circostanza aggravante o valutazione di personalità negativa). La Corte ha ritenuto che le valutazioni sulle aggravanti fossero già adeguatamente motivate nel giudizio di primo grado e confermate dai giudici di merito.
Codice penale, art. 132
Disciplina l'aumento della pena per il reato continuato e conferisce al giudice di merito un potere discrezionale nella quantificazione dell'incremento. La Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo cui per aumenti di esigua entità non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare anche le censure dichiarate 'assorbite' dalla Cassazione, purché siano state regolarmente dedotte in appello.
- Quando l'aumento per continuazione è di entità minima, la giurisprudenza permette una motivazione meno analitica: non è sempre necessario motivare dettagliatamente ciascun incremento irrisorio.
- Se le valutazioni sulla gravità del reato e sulla personalità dell'imputato sono già state approfondite nel primo grado e non smentite dai successivi, il giudice può riferirsi a quelle valutazioni nel calcolo del trattamento sanzionatorio.
- Per contestare efficacemente un aumento per continuazione è importante documentare l'eccessività rispetto alla gravità complessiva dei fatti e proporre argomentazioni comparative concrete sull'entità dell'incremento.
- La deduzione del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. richiede che la motivazione mancante o insufficiente sia effettivamente decisiva rispetto all'esito; aumenti molto contenuti sono difficili da impugnare con successo su questo profilo.
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