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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17331/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal protesto di una cambiale di importo pari a euro 5.524,65, non onorata per asserita mancanza di provvista sul conto corrente presso cui il titolo era domiciliato. Il correntista aveva agito per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo che la banca, per negligenza e violazione di buona fede e correttezza, avrebbe dovuto avvertirlo della scadenza della cambiale e dell'insufficienza dei fondi, anche in ragione di una prassi precedente tra le parti secondo cui l'istituto avrebbe in passato inviato analoghi avvisi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo insussistente un obbligo della banca di avviso in assenza di un accordo o di una consuetudine giuridicamente rilevante. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la prova della consuetudine/prassi tra le parti, nonostante il primo giudice avesse ritenuto incontestata la circostanza; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato che la doglianza riguardava il mancato avviso della scadenza della cambiale e non soltanto l'incapienza del conto; 3) violazione dell'art. 1175 c.c. e dell'art. 12 l. n. 349/1973, invocando un orientamento di legittimità più recente sul dovere della banca di attivarsi per evitare il protesto; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, nonostante la decisione fosse fondata su un orientamento giurisprudenziale diverso da quello che avrebbe sostenuto l'originario accoglimento della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non specifico e comunque attinente a un accertamento di merito sulla non contestazione e sulla consuetudine tra le parti; il secondo perché denunciava non un fatto storico omesso, ma l'esistenza di un preteso diritto all'avviso; il terzo perché richiamava un precedente non pertinente, relativo al diverso caso della banca mandataria al pagamento che, avvenuto il pagamento, deve attivarsi per impedire la levata del protesto, mentre nel caso concreto si discuteva dell'inesistenza di un obbligo generale di avviso della scadenza o dell'insufficienza di fondi in assenza di accordi; il quarto perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la decisione sulle spese non è censurabile in cassazione per mancato uso di tale facoltà. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione non è stata accolta perché l'accertamento del comportamento processuale e della contestazione è rimesso al giudice di merito e deve risultare dalla sentenza; inoltre era mancata specifica indicazione del contenuto della decisione di primo grado.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è stato ravvisato alcun vizio di valutazione della prova; il motivo era in realtà diretto a contestare l'accertamento di merito sull'esistenza della prassi o dell'accordo tra le parti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Non è stata riconosciuta nullità per motivazione apparente, poiché la Corte d'appello aveva espresso una ratio decidendi comprensibile e coerente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato ritenuto inammissibile il ricorso nella parte in cui pretendeva una diversa ricostruzione della regola di diritto sull'obbligo della banca.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza è stata esclusa perché la motivazione della Corte territoriale non era apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come contestazione dell'esistenza di un diritto o di un obbligo giuridico.

  • art. 1175 c.c.

    Non è stato ravvisato un dovere generale della banca di avvisare il correntista della scadenza della cambiale o dell'insufficienza di fondi, in assenza di accordi o prassi vincolante.

  • art. 12 l. n. 349/1973

    Il richiamo alla norma non è stato ritenuto pertinente al caso concreto, perché il precedente invocato riguardava l'intervento della banca dopo l'avvenuto pagamento e in funzione di evitare gli effetti del protesto.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito, limitata ai casi previsti dalla legge; il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in cassazione.

  • d.l. n. 132 del 2014

    È richiamato in tema di spese di lite e dei presupposti della compensazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si riferisce il raddoppio.

Massime di principio

  • Non esiste, in via generale, un obbligo della banca di avvisare il correntista della scadenza di una cambiale domiciliate sul conto o della mancanza di provvista, salvo che tale dovere derivi da un accordo specifico o da una prassi idonea a generare un vero diritto soggettivo e non una mera aspettativa di fatto.
  • L'accertamento dell'esistenza di una prassi, di un patto o della non contestazione di specifiche circostanze è questione di merito; in cassazione non è sindacabile se non nei limiti del vizio motivazionale tipico o della specifica violazione processuale, con puntuale indicazione degli atti rilevanti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata adesione del giudice a una tesi giuridica o alla pretesa esistenza di un diritto.
  • Un precedente giurisprudenziale che riguardi la banca mandataria al pagamento e l'obbligo di attivarsi dopo l'avvenuto pagamento per evitare la levata del protesto non è automaticamente estensibile al diverso caso dell'asserito dovere preventivo di avviso sulla scadenza del titolo o sulla carenza di fondi.
  • La compensazione delle spese di lite è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti normativi; il suo mancato esercizio non integra di per sé vizio censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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