Cassazione Civile, Ordinanza n. 32957/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo. Dopo un primo rigetto della domanda, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio; nel giudizio di rinvio la domanda era stata accolta e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 2.542,00. In un successivo giudizio di legittimità la ricorrente aveva poi ottenuto una nuova cassazione con rinvio limitatamente alla compensazione delle spese. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Perugia ha liquidato le spese in favore della ricorrente in euro 650,00 per il primo giudizio di merito, euro 750,00 per il secondo e euro 875,00 per l'ultimo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché del d.m. n. 55 del 2014, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari applicabili. Il Ministero è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura: ha affermato che, in tema di spese processuali, il giudice deve liquidare i compensi secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, che regolano le spese di causa e non i rapporti tra professionista e cliente. Ha quindi rilevato che le somme liquidate dalla Corte d'appello erano inferiori ai limiti previsti dal decreto ministeriale, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile e all'autorità giudiziaria che aveva definito i procedimenti, anche considerando la massima riduzione per la particolare semplicità dell'affare. Ha inoltre precisato che la diversa determinazione del valore della causa nei vari giudizi di merito era irrilevante perché lo scaglione restava invariato. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla regolazione delle spese di lite, violata dalla liquidazione ritenuta inferiore ai parametri applicabili
art. 2233 c.c.
richiamato in relazione ai compensi professionali, ma ritenuto non dirimente rispetto alla liquidazione giudiziale delle spese processuali
d.m. n. 55/2014
costituisce il parametro vincolante per la liquidazione giudiziale delle spese di causa da parte del giudice
d.m. n. 140/2012
non prevale sul d.m. n. 55/2014 per successione temporale, ma resta regolato dal principio di specialità perché disciplina i compensi tra professionista e cliente
art. 4 d.m. n. 55/2014
consente la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare, ma entro i limiti minimi del sistema tabellare
tabella 12 d.m. n. 55/2014
utilizzata per individuare lo scaglione di valore applicabile al giudizio di equa riparazione
Massime di principio
- In sede di liquidazione giudiziale delle spese processuali, il giudice deve attenersi ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, che regolano specificamente le spese di causa, senza poterli sostituire con quelli previsti per i rapporti tra avvocato e cliente.
- La riduzione dei compensi per particolare semplicità della controversia è ammessa, ma non può spingersi fino a determinare una liquidazione inferiore ai limiti minimi risultanti dal sistema tabellare applicabile.
- Ai fini della liquidazione delle spese rileva lo scaglione di valore effettivamente applicabile al giudizio; eventuali diversità nella base di calcolo del valore tra fasi o giudizi successivi sono irrilevanti se lo scaglione resta invariato.
- La violazione dei parametri ministeriali di liquidazione delle spese integra un vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio del provvedimento
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