Ordinanza n. 159/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento, notificato tramite pec in data 19 dicembre 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia – Settore Servizi Fiscali ha disposto la cancellazione del ricorrente dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, con efficacia retroattiva a decorrere dal -OMISSIS-; - nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione: -la richiesta di chiarimenti del 16 luglio 2025; -la nota di avvio del procedimento di cancellazione del 3 dicembre 2025; -le circolari n. 28/E del 25.09.2014 e n. 7/E del 26 febbraio 2015, e la risoluzione n. 73/E del 13 luglio 2010, nella parte in cui vengono interpretate dall’Amministrazione nel senso di includere automaticamente il reato di bancarotta fraudolenta nella nozione di "reati finanziari" ai fini dell'art. 8 del D.M. 164/1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, con efficacia retroattiva
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate lo ha cancellato dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, facendone retroagire gli effetti a una data anteriore all’adozione dell’atto. Sono stati contestati anche gli atti procedimentali presupposti e le circolari e risoluzioni dell’Agenzia nella parte in cui interpretano l’art. 8 del D.M. n. 164/1999 come automaticamente comprensivo del reato di bancarotta fraudolenta nella nozione di reati finanziari. Le censure riguardavano, in particolare, l’inclusione della bancarotta fraudolenta tra i reati finanziari ostativi, la rilevanza della mera pendenza del procedimento penale, l’assenza di provvedimenti disciplinari e l’illegittimità della retroattività della cancellazione.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto le censure assistite da fumus boni iuris soltanto nella parte relativa alla retroattività della cancellazione. Ha invece ritenuto che la bancarotta fraudolenta rientri, in via sommaria, nell’ampia categoria dei reati finanziari prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), del D.M. n. 164/1999, quale criterio di affidabilità soggettiva per l’esercizio di una funzione ausiliaria dell’Amministrazione finanziaria, e non quale sanzione penale o anticipazione di un giudizio di colpevolezza. Ha inoltre considerato sufficiente, ai fini dell’esclusione dall’elenco, la pendenza del procedimento penale per bancarotta fraudolenta, poiché rileva l’oggettiva opportunità di non affidare la funzione a un soggetto sottoposto a giudizio per gravi reati finanziari, indipendentemente dall’accertamento della colpevolezza. È stata ritenuta non pertinente l’assenza di sanzioni disciplinari, in ragione dell’autonomia dei poteri amministrativi e disciplinari. È stata invece accolta, nei limiti cautelari, la censura sulla retroattività: la cancellazione, avente matrice sanzionatoria, deve produrre effetti ex nunc, dal momento dell’accertamento compiuto dall’Amministrazione. L’istanza cautelare è stata quindi accolta parzialmente e respinta per il resto; la trattazione di merito è stata fissata al 4 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente nel giudizio amministrativo.
art. 8, comma 1, lett. b), D.M. n. 164/1999
È interpretato, in sede cautelare, come riferito a un’ampia categoria di reati finanziari rilevanti quale criterio di affidabilità soggettiva dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità; la disposizione non configura una sanzione penale né un anticipato giudizio di colpevolezza.
art. 21, comma 2, lett. c), D.M. n. 164/1999
È richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dei requisiti e delle cause ostative per i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini dell’abilitazione all’esercizio di una funzione ausiliaria dell’Amministrazione finanziaria, la nozione di reati finanziari può comprendere anche la bancarotta fraudolenta, in quanto condotta potenzialmente pericolosa per il mercato e l’economia nazionale.
- La previsione che esclude dall’abilitazione i soggetti interessati da gravi reati finanziari opera come criterio di affidabilità soggettiva e non costituisce una sanzione penale né un anticipato giudizio di colpevolezza.
- La mera pendenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta può integrare, secondo una valutazione cautelare, una causa ostativa all’abilitazione al rilascio del visto di conformità, poiché rileva l’oggettiva inopportunità di affidare la funzione a un soggetto sub iudice per gravi reati finanziari, indipendentemente dall’accertamento definitivo della colpevolezza.
- L’assenza di provvedimenti disciplinari non esclude l’adozione della misura amministrativa di cancellazione dall’elenco degli abilitati, poiché i poteri amministrativi e disciplinari operano su piani autonomi.
- La cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, ove abbia matrice sanzionatoria, non può retroagire e deve produrre effetti ex nunc, dal momento dell’accertamento compiuto dall’Amministrazione.
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