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Sentenza

Sentenza n. 68/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza: - alla sentenza n. 291/2024 pubbl. il 30/04/2024, emessa dal Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, nonché per la nomina, nel caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva e la fissazione, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., di una somma di denaro a carico della parte resistente, per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Giustizia amministrativa202500208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 291/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento, per il valore nominale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito e, mediante la relazione prodotta, ha riconosciuto di non avere ancora adempiuto. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 20 maggio 2024 presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni e che il giudicato risultava attestato dalla cancelleria il 9 maggio 2025. Ha inoltre ritenuto rispettata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione a un obbligo di esecuzione derivante da una pronuncia definitiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia il giudicato sia la sua mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Teramo entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente, tramite la Carta elettronica del docente, l'importo di 500 euro riconosciuto dal giudicato. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento da parte del ricorrente. Ha respinto la richiesta di astreinte o indennità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in ragione dell'entità contenuta del credito, della sua pronta liquidabilità e della contestuale nomina del commissario ad acta con funzione acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di adottare misure coercitive pecuniarie; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non necessario liquidare l'indennità di mora, considerata la contenuta entità del credito e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    La condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è stata ritenuta soddisfatta per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto al ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 7 d.m. n. 44/2011

    È richiamato quale norma relativa al registro dei domicili digitali certificati delle pubbliche amministrazioni, ai fini della validità della notificazione della sentenza al Ministero.

Massime di principio

  • È ammissibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e imposto a quest'ultima l'adozione degli atti necessari a soddisfarlo.
  • Nei confronti della pubblica amministrazione, l'azione di ottemperanza è procedibile quando, alla data di notificazione del ricorso, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • L'inadempimento riconosciuto dall'amministrazione rispetto a un obbligo patrimoniale definito da un giudicato giustifica l'ordine del giudice dell'ottemperanza di adempiere entro un termine perentorio, con indicazione delle concrete modalità di soddisfazione del credito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, anche con funzione acceleratoria dell'adempimento.
  • La liquidazione dell'indennità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando il credito sia di entità contenuta, prontamente liquidabile e la nomina del commissario ad acta risulti misura sufficiente ad assicurare l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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