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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Latina, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza di questo tribunale 26 maggio 2025 n. 472, non passata in giudicato ma esecutiva.

Giustizia amministrativa202500997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio - Latina n. 472/2025, relativa al pagamento di spese di giudizio, accessori e contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento del Comune rispetto alla sentenza n. 472/2025, notificata all’ente il 29 maggio 2025. La pronuncia aveva condannato il Comune al pagamento di euro 3.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato. Il Comune non ha eseguito il pagamento né si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Il ricorso è stato proposto sul presupposto dell’esecutività della sentenza; il TAR ha inoltre rilevato, sulla base della banca dati della giustizia amministrativa, che non risultava proposto appello e che la sentenza era quindi passata in giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l’inadempimento del Comune all’obbligo di eseguire la sentenza n. 472/2025. Ha ordinato al Comune di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione. Ha riconosciuto anche gli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, momento dal quale il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. In caso di ulteriore inerzia, ha disposto l’intervento, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta. Il compenso del commissario, posto a carico del Comune, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali amministrativi rimasti ineseguiti; il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30

    La notificazione della sentenza all’amministrazione rileva ai fini dell’esecuzione del titolo nei confronti dell’ente pubblico.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza amministrativa, anche quando l’obbligo consiste nel pagamento delle spese di giudizio liquidate dal giudice.
  • Quando una sentenza amministrativa di condanna al pagamento non viene eseguita, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina preventiva di un commissario ad acta.
  • Il credito derivante dalla condanna al pagamento di somme contenuta in una sentenza amministrativa acquista natura certa, liquida ed esigibile dal passaggio in giudicato; da tale momento sono dovuti gli interessi legali, ove non risultino elementi ostativi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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