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Sentenza

Sentenza n. 13908/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto di ingresso per studio emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in data 23 aprile 2026, protocollo n. 4710-P.

Giustizia amministrativa202607104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per studio emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per studio. Il ricorso, notificato il 21 e 22 giugno 2026 e depositato il 26 giugno 2026, era corredato da una procura datata 5 maggio 2026, con autenticazione della firma effettuata dal difensore. Il TAR ha rilevato che, trattandosi di procura rilasciata all’estero per un processo da svolgersi in Italia, la sua validità formale è regolata dalla legge processuale italiana. La procura speciale deve essere autenticata nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, e dall’art. 2703 c.c.; l’autenticazione richiede l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. Nel caso concreto, l’autentica era stata apposta dal difensore in assenza del sottoscrittore e non risultavano dedotte circostanze idonee a dimostrare che la ricorrente si trovasse in Italia al momento della sottoscrizione. La procura era pertanto priva di una valida autenticazione, con conseguente difetto di rappresentanza processuale, carenza della sottoscrizione del ricorso e nullità dell’atto introduttivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha ritenuto che la procura alle liti fosse affetta da nullità insanabile perché l’autenticazione del difensore non attestava l’identità della sottoscrittrice né la presenza della stessa davanti al soggetto autenticante. In assenza di valida procura, l’attività di redazione, sottoscrizione e notificazione del ricorso non poteva essere riferita giuridicamente alla ricorrente; ne derivava la carenza della sottoscrizione dell’atto introduttivo ai sensi degli artt. 40, comma 1, lettera g), e 44, comma 1, lettera a), c.p.a. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l’art. 182 c.p.c., alla luce del principio richiamato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 11/2025. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della questione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La procura alle liti utilizzata in un giudizio italiano, anche se rilasciata all’estero, è soggetta alla disciplina processuale italiana.

  • art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme legalmente previste; l’autenticazione della sottoscrizione deve rispettare i requisiti dell’autenticazione formale.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L’autenticazione presuppone sia l’identificazione del sottoscrittore sia la sottoscrizione apposta in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la dichiarazione d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.

    La mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di valida procura determina la nullità dell’atto introduttivo e l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 182 c.p.c.

    La disciplina civilistica sulla sanatoria dei vizi della rappresentanza non è stata ritenuta applicabile al vizio accertato nel processo amministrativo, secondo il precedente richiamato dell’Adunanza Plenaria.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato alle parti avviso della possibile definizione del giudizio con la dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La procura alle liti utilizzata in un processo amministrativo italiano, anche se rilasciata all’estero, deve rispettare le forme previste dalla legge processuale italiana.
  • L’autenticazione della procura speciale richiede che siano desumibili l’identificazione del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del soggetto autenticante; la mera attestazione del difensore, resa in assenza del sottoscrittore, non soddisfa tali requisiti.
  • La mancanza di una valida procura speciale impedisce di riferire al ricorrente l’attività processuale compiuta dal difensore e determina la carenza della sottoscrizione del ricorso ai sensi degli artt. 40, comma 1, lettera g), e 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
  • Il difetto di valida procura che si traduce nella mancanza di una riferibilità giuridica dell’atto introduttivo al ricorrente comporta l’inammissibilità del ricorso ed è rilevabile d’ufficio.
  • Secondo il principio richiamato dal giudice dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11/2025, il vizio della procura accertato nel caso concreto non è sanabile mediante l’art. 182 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereNullità del provvedimentoPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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