Tribunale, Ordinanza T-116/22
Order of the President of the General Court of 24 November 2022. — Belavia – Belarusian Airlines AAT v Council of the European Union. — Interim relief – Common foreign and security policy – Restrictive measures in view of the situation in Belarus – Application for suspension of operation of a measure – Lack of urgency. — Case T-116/22 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione proposta da Belavia contro l’inserimento nelle liste restrittive UE adottate nei confronti della Bielorussia. La decisione si fonda esclusivamente sul difetto di urgenza: la società non ha dimostrato un danno grave e irreparabile, ma solo conseguenze economiche e organizzative ritenute non decisive per la sua sopravvivenza. Il Tribunale ha quindi ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris e il bilanciamento degli interessi.
Domanda di sospensione dell’esecuzione di misure restrittive UE contro una compagnia aerea bielorussa, respinta per difetto di urgenza
La questione giuridica
Se la compagnia aerea ricorrente avesse dimostrato i presupposti per ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione CFSP 2021/2125 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124, in particolare il requisito dell’urgenza e il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dalla perdita del codice IATA, dei ricavi e della quota di mercato.
Principio di diritto
La sospensione dell’esecuzione di misure restrittive può essere concessa solo se il richiedente dimostra cumulativamente fumus boni iuris e urgenza; nel caso di specie, Belavia non ha provato che la perdita del codice e del prefisso IATA, la riduzione del fatturato o l’asserita perdita di quote di mercato comportassero la sua uscita dal mercato o un danno irreparabile, poiché la compagnia poteva comunque continuare a operare con modalità alternative e il pregiudizio prospettato restava essenzialmente patrimoniale e risarcibile. Di conseguenza, la domanda cautelare è stata respinta senza esame del fumus e del bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
- articoli 278 e 279 TFUE
- articolo 256(1) TFUE
- articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 157(2) del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 158(5) del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione 2012/642/PESC
- Regolamento (CE) n. 765/2006
- Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124
- articolo 8a(1) del regolamento (CE) n. 765/2006
- articolo 2(2) del regolamento (CE) n. 765/2006
- articoli 268 e 340 TFUE
Sospensione di misure restrittive contro Belavia per difetto di urgenza
Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza del 24 novembre 2022 nel procedimento T-116/22 R, si pronuncia su una domanda di provvedimenti provvisori proposta da Belavia – Belarusian Airlines AAT contro misure restrittive adottate nell’ambito della situazione in Bielorussia. La controversia riguarda l’iscrizione della compagnia aerea nelle liste dei soggetti sottoposti a misure restrittive mediante la decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124.
Fatti e procedimento principale
Belavia è la compagnia di bandiera statale bielorussa. Con le misure del 2 dicembre 2021 il Consiglio ha inserito il suo nome negli elenchi allegati alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento n. 765/2006, sulla base di addebiti relativi, tra l’altro, al sostegno al regime Lukashenko e al trasporto di migranti verso la Bielorussia.
Successivamente, l’International Air Transport Association (IATA) ha revocato il codice contabile e il prefisso della compagnia. Nel marzo 2022 Belavia ha proposto ricorso di annullamento e, nel settembre 2022, ha presentato domanda cautelare chiedendo la sospensione degli effetti delle misure contestate fino alla decisione nel merito.
Quadro normativo richiamato
La domanda è esaminata alla luce degli articoli 278 e 279 TFUE, letti con l’articolo 256(1) TFUE, nonché dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Il Tribunale ricorda che l’esecuzione degli atti dell’Unione non è sospesa automaticamente e che la sospensione è misura eccezionale. Sono inoltre richiamati l’articolo 157(2), invocato dalla ricorrente, e l’articolo 158(5) sul regime delle spese.
Criteri per la tutela cautelare
Il Presidente ribadisce che l’adozione di misure provvisorie presuppone condizioni cumulative:
- un esame prima facie favorevole in fatto e in diritto;
- l’urgenza, intesa come necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della sentenza nel merito;
- se del caso, il bilanciamento degli interessi.
La valutazione dell’urgenza richiede elementi concreti, specifici e documentati sulla situazione economica del richiedente e sulle conseguenze prevedibili del rifiuto della misura.
Argomenti della ricorrente sul danno grave e irreparabile
Belavia sosteneva che le misure avrebbero comportato:
- una perdita del 100% del fatturato passeggeri e cargo a causa della revoca del codice IATA e della futura riassegnazione ad altra compagnia;
- una perdita irreversibile di quota di mercato, poiché senza codice IATA non sarebbe possibile emettere biglietti elettronici e lettere di vettura aerea;
- l’impossibilità di effettuare alcuni regolamenti con partner e agenti;
- l’irrimediabile perdita del codice e del prefisso, con necessità di attendere anni per ottenerne uno nuovo.
Valutazione del Tribunale sulla natura del pregiudizio
Il Presidente respinge tali argomenti. In sintesi, osserva che:
- l’appartenenza all’IATA non è condizione indispensabile per operare voli;
- il possesso del codice e del prefisso IATA non è essenziale per concludere accordi interline con altre compagnie;
- la stessa ricorrente ha riconosciuto la possibilità di adottare soluzioni tecniche alternative per l’emissione dei titoli di trasporto;
- la compagnia svolge una parte rilevante della propria attività da Minsk e può quindi continuare a operare con modalità diverse;
- le dichiarazioni prodotte sui rapporti con partner e clienti sono generiche e non dimostrano un irreversibile spostamento della clientela.
Ne consegue che il previsto calo di fatturato non appare tale da compromettere la sopravvivenza dell’impresa. Il danno lamentato resta essenzialmente patrimoniale e, in linea di principio, risarcibile, anche tramite azione di responsabilità ex articoli 268 e 340 TFUE.
Quota di mercato e irreversibilità del pregiudizio
Quanto alla perdita di quota di mercato, il Tribunale ricorda che essa può equivalere, in casi eccezionali, a un danno grave e irreparabile solo se è di ampiezza tale da mettere in pericolo l’esistenza dell’impresa e se la perdita non è recuperabile per ostacoli strutturali o giuridici. Nel caso di Belavia, però, non è stato dimostrato che la porzione di mercato a rischio abbia tale rilevanza né che il recupero sia impossibile. Le affermazioni sulla difficoltà di riottenere un nuovo codice IATA e sull’ipotetico vantaggio dei concorrenti non sono state ritenute sufficientemente provate.
Esito del giudizio cautelare
Poiché il requisito dell’urgenza non è stato soddisfatto, la domanda di sospensione viene respinta. Il Tribunale precisa che, essendo le condizioni cumulative, non è necessario esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate.
Principio affermato
La perdita di un codice IATA e gli effetti economici derivanti da misure restrittive non bastano, da soli, a dimostrare urgenza ai fini della tutela cautelare: il richiedente deve provare, con elementi concreti e documentati, che tali effetti lo esporrebbero a un danno grave e irreparabile, tale da compromettere la sopravvivenza dell’impresa o determinare una perdita di mercato non recuperabile.
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