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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-742/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2020. — Repubblica ceca contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica ceca – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Articoli 19 e 77 – Mercati vitivinicoli – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Articolo 33 – Sostegno allo sviluppo rurale – Aiuti per superficie – Aiuti diretti disaccoppiati – Controlli di condizionalità – Controlli in loco tradizionali e mediante telerilevamento – Onere della prova – Rettifiche una tantum e forfettaria – Dubbi sull’efficacia dei controlli – Analisi dei rischi – Carenze. — Causa C-742/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto due motivi di impugnazione della Repubblica ceca e ha respinto gli altri due. Ha escluso che la sola differenza nei tassi di irregolarità tra controlli tradizionali e controlli mediante telerilevamento basti a dimostrare una carenza del sistema di controllo, e ha precisato che l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 impone l’estensione del campione ogni volta che emergano anomalie, senza richiedere irregolarità gravi. Ha inoltre censurato l’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 come fonte di controlli sistematici. La causa è stata rinviata al Tribunale per riesaminare le rettifiche finanziarie interessate.

Impugnazione in materia FEAGA/FEASR: controlli di condizionalità, telerilevamento e investimenti vitivinicoli, con definizione dei limiti dell’onere della prova e dell’obbligo di estendere il campione di controllo

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto: 1) nel ritenere che i controlli in loco mediante telerilevamento e quelli tradizionali debbano produrre tassi di irregolarità sostanzialmente simili e che, in caso contrario, spetti allo Stato membro spiegare in dettaglio le differenze; 2) nell’interpretare gli articoli 33, 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009 come fonte di un obbligo di estendere il campione di controllo anche per irregolarità non gravi; 3) nel dichiarare inoperante la censura relativa ai pagamenti per investimenti nel settore vitivinicolo realizzati dopo il programma nazionale ma prima della domanda individuale; 4) nell’interpretare gli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008 nel senso che impongono controlli sistematici e non a campione per gli investimenti vitivinicoli.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, in materia di controlli agricoli, la mera divergenza tra i tassi di irregolarità rilevati nei controlli in loco tradizionali e in quelli mediante telerilevamento non è di per sé sufficiente a fondare dubbi seri e ragionevoli sull’efficacia del sistema di controllo, poiché il telerilevamento presenta caratteristiche intrinseche diverse e si basa su dati meno aggiornati. Ha inoltre stabilito che l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 impone di estendere il campione ogni volta che il controllo riveli anomalie, senza soglia minima di gravità, mentre gli articoli 57 e 58 non disciplinano l’estensione del campione. Infine, ha chiarito che l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 non introduce un obbligo di controlli sistematici, sicché il Tribunale ha errato nel qualificarlo come lex specialis in tal senso; la sentenza è stata quindi annullata in parte e la causa rinviata al Tribunale per la verifica degli effetti delle statuizioni sui motivi relativi alle rettifiche finanziarie.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 1975/2006
  • Articoli 26, 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1975/2006
  • Regolamento (CE) n. 479/2008
  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008
  • Regolamento (CE) n. 555/2008
  • Articoli 19 e 77 del regolamento (CE) n. 555/2008
  • Regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articoli 26, 30, 31, 33, 35, 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013

Impugnazione della Repubblica ceca contro una rettifica FEAGA/FEASR

La Corte di giustizia, Quarta Sezione, si pronuncia su un’impugnazione proposta dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-627/16. La controversia riguarda una decisione della Commissione che escludeva dal finanziamento dell’Unione spese relative a condizionalità, investimenti nel settore vitivinicolo e aiuti diretti disaccoppiati.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva svolto tre missioni di audit tra il 2012 e il 2014 sulla compatibilità dei pagamenti effettuati dalle autorità ceche con la normativa UE applicabile ai controlli agricoli e agli investimenti vitivinicoli. Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1059, essa aveva escluso spese sostenute dalla Repubblica ceca per:

  • EUR 29 485 612,55 per requisiti di condizionalità;
  • EUR 636 516,20 per il regime degli aiuti agli investimenti nel settore vitivinicolo;
  • EUR 462 517,83 per il regime degli aiuti diretti disaccoppiati.

Giudizio del Tribunale

Nel ricorso di annullamento la Repubblica ceca aveva dedotto quattro motivi fondati sull’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013. Il Tribunale aveva respinto tutti i motivi salvo una parte del quarto, annullando la decisione della Commissione solo per EUR 6 356 909,30 relativi ai controlli di condizionalità per l’esercizio 2011.

Questioni affrontate in impugnazione

In sede di impugnazione la Repubblica ceca ha dedotto quattro motivi:

  • errore sull’onere della prova e sui controlli in loco mediante telerilevamento;
  • errore nell’interpretazione dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 e del rapporto con gli articoli 57 e 58;
  • errore e snaturamento dei fatti quanto agli aiuti per investimenti realizzati dopo l’attuazione del programma nazionale di sostegno;
  • errore nell’interpretazione degli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008, in relazione alla possibilità di controlli a campione nel settore vitivinicolo.

Domanda di riapertura della fase orale

Dopo le conclusioni dell’avvocato generale, la Repubblica ceca ha chiesto la riapertura della fase orale ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura. La Corte ha respinto tale domanda, osservando che il mero dissenso rispetto alle conclusioni dell’avvocato generale non costituisce motivo sufficiente e che la causa era già sufficientemente istruita.

Primo motivo: telerilevamento e onere della prova

La Corte richiama la sua giurisprudenza secondo cui la Commissione deve soltanto corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli espressi sui controlli nazionali, mentre spetta allo Stato membro fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli.

La Corte rileva che:

  • l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 consente il ricorso al telerilevamento;
  • l’articolo 26 richiede che i controlli in loco garantiscano una verifica efficace;
  • l’articolo 31 disciplina l’analisi dei rischi e la sua valutazione annuale.

Tuttavia, la Corte esclude che la sola divergenza tra i tassi di irregolarità nei controlli tradizionali e in quelli mediante telerilevamento possa, da sola, generare dubbi seri e ragionevoli sull’efficacia del sistema di controllo. Ciò perché il telerilevamento:

  • si basa, per sua natura, su dati meno aggiornati;
  • opera su zone campione con caratteristiche proprie;
  • non è disciplinato da una norma che imponga risultati comparabili ai controlli tradizionali.

Conseguentemente, la Corte accoglie il primo motivo e censura il ragionamento del Tribunale, che aveva dato rilievo alla comparazione dei tassi di irregolarità come indice sufficiente di inefficacia.

Secondo motivo: estensione del campione di controllo

La Repubblica ceca contestava l’interpretazione dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 come obbligo di estendere il campione solo per irregolarità gravi o oltre determinate soglie.

La Corte afferma che:

  • l’articolo 33 dispone che, se il controllo del campione rivela anomalie, il campione va esteso;
  • la nozione di anomalie non coincide con irregolarità gravi, ma ricomprende qualsiasi inottemperanza alle regole che disciplinano l’aiuto;
  • gli articoli 57 e 58 disciplinano solo le conseguenze di una dichiarazione eccessiva, non l’estensione del campione.

La Corte quindi rileva un errore di diritto del Tribunale nella parte in cui aveva collegato l’obbligo di estendere il campione alle soglie di cui agli articoli 57 e 58. Tuttavia, poiché il Tribunale aveva comunque fondato correttamente il dispositivo sull’articolo 33, il secondo motivo viene respinto nel risultato, pur con correzione della motivazione.

Terzo motivo: investimenti realizzati prima della domanda individuale

Sul terzo motivo, la Repubblica ceca sosteneva che il Tribunale avesse snaturato i fatti nel dichiarare inoperante la censura relativa agli aiuti per investimenti realizzati dopo il programma nazionale ma prima della domanda individuale.

La Corte ricorda che non le compete rivalutare i fatti o le prove salvo snaturamento manifesto. In questo caso la Repubblica ceca non ha indicato con precisione elementi documentali che il Tribunale avrebbe snaturato. La Corte osserva inoltre che il Tribunale aveva rilevato che la relazione di sintesi della Commissione si riferiva, per la rettifica contestata, soltanto agli investimenti effettuati prima dell’attuazione del programma nazionale e all’insufficienza della prova offerta dallo Stato membro circa il numero limitato di casi.

Il terzo motivo è quindi respinto.

Quarto motivo: controlli nel settore vitivinicolo

La Corte esamina l’interpretazione degli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008. Il Tribunale aveva ritenuto che l’articolo 19 imponesse controlli sistematici prima del versamento dell’aiuto per gli investimenti vitivinicoli.

La Corte interpreta le disposizioni nel loro tenore letterale e sistematico e conclude che:

  • l’articolo 77, paragrafo 3, prevede controlli a campione, salvo i casi in cui il regolamento disponga espressamente controlli sistematici;
  • l’articolo 77, paragrafo 5, rinvia mutatis mutandis agli articoli 27 e 28 del regolamento n. 1975/2006 per le misure di investimento vitivinicolo;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, si limita a stabilire che l’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e del controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda, ma non impone la sistematicità del controllo.

Pertanto, l’articolo 19 non deroga al principio del controllo a campione di cui all’articolo 77, e il Tribunale ha commesso un errore di diritto qualificandolo come base di un obbligo di controlli sistematici. La Corte accoglie il quarto motivo.

Effetti dell’annullamento e rinvio

La Corte annulla la sentenza del Tribunale solo nella parte in cui essa aveva respinto il motivo relativo:

  • alla rettifica una tantum di EUR 462 517,83, per la parte riferita alle carenze nell’analisi dei rischi;
  • alla rettifica forfettaria di EUR 636 516,20, per la parte riferita ai controlli in loco insufficienti sugli investimenti finanziati nel settore vitivinicolo.

Poiché non dispone degli elementi necessari per decidere definitivamente su tali profili, la Corte rinvia la causa al Tribunale affinché statuisca sugli effetti dell’annullamento. Le spese sono riservate.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • il controllo giurisdizionale sulle rettifiche FEAGA/FEASR segue la regola dei "dubbi seri e ragionevoli" della Commissione e della prova più circostanziata a carico dello Stato membro;
  • il telerilevamento è un metodo di controllo autonomo, non comparabile in modo automatico con i controlli tradizionali quanto ai tassi di irregolarità;
  • l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 impone l’estensione del campione ogni volta che emergano anomalie, senza soglie di gravità;
  • l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 non introduce un obbligo di controlli sistematici, che deve risultare espressamente dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

Materiefeaga e feasrcontrolli agricoli e condizionalitàaiuti allo sviluppo ruralesettore vitivinicoloonere della prova e rettifiche finanziarie

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