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Sentenza

Sentenza n. 4248/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Centro di Selezione di Ancona del 04/04/2025 con il quale si dichiara il ricorrente “non idoneo” sotto il profilo degli accertamenti psicofisici ai fini del concorso pubblico per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025-2026 indetto con decreto del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 13/12/2024; 2) del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025-2026 indetto con decreto del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 13/12/2024, mai comunicato, qualora esistente; 3) per quanto occorra, di ogni atto comunque richiamato nel provvedimento impugnato sub 1 non conosciuto; 4) delle prove e degli accertamenti psicofisici svolti in relazione al signor -OMISSIS-; per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici e, segnatamente, del “Profilo sanitario definito per il concorrente”, del test di controllo all’abuso di alcool mediante ricerca della CDT e di tutti i relativi allegati compresi ulteriori test, verbali, referti, relazioni mediche e psicoattitudinali, nella sola parte lesiva degli interessi del ricorrente; 5) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali e psicofisici e, segnatamente, del verbale preliminare con il quale venivano fissati i criteri da seguire negli accertamenti attitudinali e psicofisici nonché di ogni altro eventuale verbale, non conosciuto, con il quale vengono fissati ulteriormente i criteri di valutazione nella sola parte lesiva degli interessi del ricorrente; 6) per quanto occorra, del decreto di nomina del Capo del I reparto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare di nomina e composizione della Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali e psicofisici, ove lesivo degli interessi del ricorrente; 7) per quanto occorra del bando di concorso per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025-2026 indetto con decreto del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 13/12/2024 nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente; 8) per quanto occorra, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psicoattitudinali e psicofisici” del 13/12/2024 nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente; 9) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di motivi aggiunti; 10) con riserva di impugnazione, nei termini di legge, anche della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025- 2026 indetto con decreto del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 13/12/2024; E PER L’ACCERTAMENTO Del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo sotto il profilo attitudinali e psicofisico ai fini del concorso per esami per l’ammissione di 180 (centottanta) allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2025-2026 indetto con decreto del Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 13/12/2024, con ogni statuizione conseguenziale; NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO Del diritto del ricorrente ad essere legittimamente dichiarato idoneo sotto il profilo attitudinale e psicofisico ai fini del concorso de quo.

Giustizia amministrativa202507327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale, nonché il provvedimento di approvazione della graduatoria impugnato con motivi aggiunti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso per l'ammissione all'Accademia Navale per l'anno accademico 2025-2026, è stato dichiarato non idoneo per la positività al controllo sull'abuso di alcool mediante ricerca della CDT, ai sensi dell'art. 10, comma 11, lettera f), del bando, con indicazione ulteriore di G6PDH non definito. Ha chiesto l'annullamento del giudizio di non idoneità, dell'esclusione e degli atti presupposti e conseguenti, nonché l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e a proseguire nella procedura concorsuale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di approvazione della graduatoria. Il TAR, ritenendo completa l'istruttoria, aveva disposto verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione dal concorso, salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione. La verificazione ha accertato l'idoneità psicofisica del candidato. Il Collegio ha ritenuto di non doversi discostare da tale accertamento, svolto con rigoroso metodo scientifico e apparentemente privo di illogicità o irrazionalità. L'esito positivo della verificazione ha quindi imposto l'annullamento dell'esclusione fondata sulla causa di inidoneità riscontrata, senza riconoscere in via definitiva l'ammissione o l'esito finale del concorso, rimessi ai successivi provvedimenti amministrativi. Le spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, e quelle di verificazione, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico del Ministero della Difesa.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 11, lettera f), del bando di concorso

    positività al controllo all’abuso di alcool mediante ricerca della CDT (transferrina-carboidrato carente) su due determinazioni

    La disposizione del bando è stata posta a fondamento del giudizio di non idoneità psicofisica; il suo presupposto applicativo è risultato superato dall'accertamento positivo compiuto in sede di verificazione.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio all'esito della camera di consiglio, dopo la verifica dell'integrità del contraddittorio, della completezza dell'istruttoria e l'audizione delle parti.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    accoglimento della domanda cautelare, in via interinale

    È stato richiamato per l'ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell'iter concorsuale nella fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Ha costituito, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, il fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati idonei a rivelare lo stato di salute

    Ha giustificato la tutela rafforzata dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    dati relativi alla salute

    È stato richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In una controversia relativa a un giudizio di non idoneità psicofisica nell'ambito di un concorso militare, l'accertamento tecnico disposto dal giudice può assumere rilievo decisivo quando sia condotto da un organo qualificato con rigoroso metodo scientifico e risulti esente da profili apparenti di illogicità o irrazionalità.
  • Qualora la verificazione disposta nel giudizio accerti l'idoneità psicofisica del candidato, il provvedimento di esclusione fondato sulla precedente causa di inidoneità deve essere annullato, salvi i successivi provvedimenti amministrativi relativi alla prosecuzione della procedura concorsuale.
  • L'annullamento dell'esclusione conseguente all'accertamento giudiziale dell'idoneità psicofisica non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto all'ammissione definitiva o alla vittoria del concorso, che restano subordinati agli ulteriori esiti della procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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