Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/12/2019 n. 33590 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa a interessi e sanzioni per il pagamento tardivo di rate successive alla prima, dovute in seguito a dichiarazioni integrative presentate ai sensi della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, per aderire al condono fiscale. La società sosteneva che l'ammissione all'amministrazione straordinaria producesse effetti analoghi al fallimento e impedisse l'applicazione di interessi e sanzioni, poiché il credito avrebbe dovuto essere soddisfatto solo nell'ambito del piano di riparto e secondo le prelazioni di legge. L'Agenzia contestava tale impostazione, sostenendo che gli interessi sui crediti tributari continuano a maturare anche dopo l'apertura della procedura concorsuale e che gli obblighi sorti dopo l'ammissione all'amministrazione straordinaria costituivano debiti della massa, da pagare tempestivamente e in prededuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che gli interessi sui crediti d'imposta continuano a maturare e restano assistiti da privilegio anche dopo l'apertura del fallimento o dell'amministrazione straordinaria. Inoltre, gli obblighi derivanti dalla seconda dichiarazione integrativa, presentata durante l'amministrazione straordinaria e funzionale alla prosecuzione dell'attività d'impresa, costituivano debiti della massa e dovevano essere soddisfatti in prededuzione, senza attendere il piano di riparto, salvo diversa concreta disciplina concorsuale. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9

    Disciplinano le dichiarazioni integrative e il condono fiscale. Il pagamento rateale delle somme dovute non esclude, in caso di ritardo, la debenza degli accessori previsti dalla legge.

  • R.D. n. 267 del 1942, artt. 54 e 55

    La disciplina della sospensione degli interessi nelle procedure concorsuali non impedisce la maturazione degli interessi sui crediti tributari assistiti da privilegio.

  • Codice civile, art. 2749

    La norma estende il privilegio agli interessi nei limiti previsti dalla legge; a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001, il relativo richiamo opera anche nel sistema della legge fallimentare.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 28 maggio 2001

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, della legge fallimentare nella parte in cui non richiamava l'art. 2749 c.c. ai fini dell'estensione del privilegio agli interessi.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 111

    Riconosce la prededuzione dei debiti sorti in funzione della procedura concorsuale o della continuazione dell'attività d'impresa, che devono essere soddisfatti con precedenza rispetto ai crediti concorsuali ordinari.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 62, comma 3

    Conferma, per i crediti IVA privilegiati, la permanenza del privilegio sugli interessi secondo la disciplina applicabile.

  • Codice civile, art. 2759

    Prevede il privilegio per determinati crediti tributari relativi alle imposte dirette, rilevante anche ai fini della prosecuzione del maturare degli interessi.

Massime di principio

  • L'apertura di una procedura concorsuale, inclusa l'amministrazione straordinaria, non determina automaticamente il blocco degli interessi sui crediti tributari privilegiati.
  • I crediti fiscali sorti anteriormente alla procedura devono essere fatti valere nel passivo, ma gli interessi possono continuare a maturare secondo la disciplina del privilegio applicabile.
  • Gli obblighi tributari sorti dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria e collegati alla continuazione dell'attività d'impresa possono qualificarsi come debiti della massa o prededucibili, da soddisfare con priorità e senza attendere necessariamente il riparto dei crediti anteriori.
  • La mera sottoposizione dell'impresa a una procedura concorsuale non esonera dal pagamento tempestivo delle rate di un condono né impedisce, di per sé, l'applicazione di interessi e sanzioni.
  • L'amministrazione finanziaria può rivolgersi al giudice tributario per accertare il proprio credito anche quando il successivo soddisfacimento dovrà avvenire mediante insinuazione o riconoscimento nella procedura concorsuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.