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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 3276 - Comm. Trib. Prov. Catania

Rettifica del credito d'imposta - controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 - Illegittimità della cartella di pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La cartella è stata ritenuta illegittima, perché la rettifica del credito d’imposta richiedeva una valutazione non meramente automatica o aritmetica e, pertanto, non poteva essere effettuata tramite la procedura di liquidazione prevista dall’art. 36-bis del DPR 600/1973. L’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare un diverso procedimento di controllo, idoneo a garantire il contraddittorio e una specifica motivazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento con la quale, nell’ambito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973, l’Amministrazione ha rettificato o disconosciuto un credito d’imposta. Secondo la prospettazione accolta, il controllo automatizzato è limitato alla verifica dell’esattezza numerica dei dati dichiarati, del calcolo delle imposte e del corretto computo di deduzioni e detrazioni, senza consentire valutazioni sostanziali sulla spettanza o sulla legittimità del credito.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del DPR 600/1973

    La norma consente controlli automatizzati limitati alla liquidazione delle imposte, alla verifica dei versamenti e alla correzione di errori materiali o di calcolo, nonché al controllo aritmetico di deduzioni e detrazioni. Non consente, invece, di accertare in via sostanziale la spettanza o la legittimità di un credito d’imposta quando ciò richieda valutazioni giuridiche o probatorie.

Massime di principio

  • Un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 deve restare circoscritto a errori numerici, materiali o di calcolo immediatamente rilevabili dai dati dichiarati.
  • Se l’Amministrazione intende disconoscere un credito d’imposta perché ritiene insussistenti i presupposti sostanziali o giuridici, non può limitarsi a emettere una cartella tramite liquidazione automatica, ma deve attivare una procedura di controllo appropriata e adeguatamente motivata.
  • La cartella è contestabile quando contiene una rettifica sostanziale del credito e non una semplice correzione aritmetica desumibile direttamente dalla dichiarazione.
  • La giurisprudenza non è del tutto uniforme: occorre verificare se, nel caso concreto, il disconoscimento del credito derivi da un mero errore formale o matematico oppure da una valutazione sulla sua effettiva spettanza.
  • La distinzione decisiva è tra controllo cartolare e controllo sostanziale: il primo può rientrare nell’art. 36-bis, mentre il secondo richiede un procedimento accertativo diverso.

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