Cassazione Penale, Sentenza n. 37730/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che rigettava la restituzione di un terreno sottoposto a sequestro preventivo. Sostiene che, avendo assunto con preliminare l'obbligo di vendita del terreno in qualità di amministratore unico della società proprietaria, la disponibilità del bene sarebbe venuta meno e quindi sarebbero venute meno le esigenze cautelari che giustificano il sequestro (evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato o l'agevolazione di altri reati). Aggiunge che la società acquirente garantirebbe il rispetto delle norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici e che questioni amministrative non possono essere decidere dal giudice penale. Lamenta inoltre vizi di motivazione dell'ordinanza, in termini generici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto carente l'interesse attuale e concreto del ricorrente poiché il terreno risulta pertinenza di una società e il ricorrente non ha agito nella qualità di rappresentante legale della società né prodotto procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. Inoltre il motivo è stato considerato generico e non idoneo a dimostrare violazioni di legge o vizi motivazionali così radicali da giustificare la cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa e non per colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322 bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'azione per la restituzione di cose sottoposte a sequestro; il tribunale è stato investito ai sensi di questa disposizione per decidere sulla richiesta di restituzione del terreno.
art. 100 cod. proc. pen.
Riferita alla necessità di produrre procura speciale per consentire al difensore di agire in nome e per conto del terzo proprietario; l'assenza di procura ha fatto mancare la legittimazione ad impugnare del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di pagamento delle spese processuali da parte del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al principio secondo cui il versamento alla Cassa delle Ammende può essere disposto anche se non sussiste colpa nel determinare la causa dell'inammissibilità; qui la somma è stata fissata equitativamente.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098
Principio per cui chi non è proprietario del bene oggetto di sequestro può impugnare solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione corrispondente alla restituzione della cosa; applicato per escludere l'interesse del ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 e Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692
Chiariscono il perimetro dell'impugnazione per violazione di legge in materia di misure cautelari: sono ammissibili errori in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali tanto gravi da rendere inesistente o incomprensibile la motivazione; la Corte ha ritenuto che nel caso in esame tali vizi non sussistessero.
Massime di principio
- Chi non è proprietario di un bene sottoposto a sequestro può impugnare la misura solo se dimostra un interesse concreto e attuale riconducibile alla restituzione del bene; la qualità con cui si agisce (es. rappresentante legale della società proprietaria) deve risultare dagli atti.
- Se il bene appartiene a una società, l'amministratore deve agire formalmente in nome della società o produrre procura speciale; l'assenza di tale rappresentanza può causare l'inammissibilità del ricorso.
- La mera stipula di un preliminare di vendita non elimina automaticamente le esigenze cautelari connesse al sequestro se non è dimostrato che la disponibilità del bene è effettivamente venuta meno e che il trasferimento ha efficacia giuridica opponibile.
- In materia di sequestro preventivo e probatorio il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; vizi di motivazione sono rilevanti solo se così gravi da rendere la motivazione incomprensibile o assente.
- Le censure generiche o prive di specificazione non sono idonee a fondare la cassazione: gli argomenti devono essere esposti con chiarezza e corredati della relativa prova documentale o giuridica.
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, in via equitativa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende se ricorre la situazione prevista dalla giurisprudenza e dalla normativa.
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