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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29736/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo dell'amministrazione giudiziaria di due crediti della società "Valdent" s.a.s.: (1) credito verso "Lunaset Pubblicità" s.r.l. per €138.807,34, asseritamente derivante da cessione di crediti da terzi; (2) credito verso "Immobilnet" s.r.l. per €163.724, asseritamente costituito da finanziamenti comprovati da bonifici poi iscritti in bilancio. Il giudice delegato aveva rigettato le domande ritenendo che il primo credito fosse sorto dopo il sequestro e quindi non ammissibile ai sensi degli artt. 52 ss. d.lgs. n.159/2011; quanto al secondo, che non fosse dimostrata la causale di finanziamento, poiché gli estratti conto riportavano causali inesatte o incongruenti (es. "pag. fatture"), e l'appostamento in bilancio non era di per sé probatorio dell'effettiva sussistenza del rapporto sottostante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) non sussiste nullità del decreto del giudice delegato per mancata indicazione preventiva di questioni d'ufficio, poiché la procedura prevede l'opposizione piena; (ii) il Tribunale non era tenuto a svolgere indagini officiose per accertare l'an della nascita del credito e la ricorrente non ha indicato/documentato un momento anteriore al sequestro; (iii) l'appostamento in bilancio non esonera il creditore dall'onere probatorio previsto dall'art. 52, comma 1, lett. c), d.lgs. n.159/2011 che richiede la prova del rapporto sottostante e della concreta destinazione dei versamenti; (iv) le causali incongrue negli estratti conto e gli elementi raccolti rendono insufficiente la prova dei finanziamenti reclamati. Conseguentemente l'ammissione al passivo è stata esclusa e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), art. 59

    Disciplina la procedura di formazione dello stato passivo e prevede l'opposizione come rimedio pieno; la Corte precisa che il giudice delegato non ha l'onere di anticipare alle parti questioni che rileva d'ufficio prima dell'opposizione.

  • d.lgs. n. 159/2011, artt. 52 ss.

    Stabiliscono i requisiti e i limiti per l'ammissione dei crediti dei terzi nella procedura di prevenzione; la Cassazione conferma che i crediti esistenti dopo il sequestro non rientrano nella tutela e che il creditore deve dimostrare il rapporto sottostante oltre al mero appostamento contabile.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 52, comma 1, lett. b) e lett. c)

    La lett. b) riguarda la buona fede del creditore; la lett. c) impone l'onere di provare il rapporto fondamentale (causale del credito). La Corte ricorda che la semplice restituzione o il fatto che il bilancio riporti l'iscrizione non provano automaticamente buona fede o l'esistenza del rapporto.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 58, comma 2, lett. c)

    Indica i documenti che il creditore deve produrre a sostegno della domanda: la Corte sottolinea che il giudice verifica sulla base della documentazione prodotta e non può procedere a indagini officiose.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 26, comma 2

    Norma sulle presunzioni in tema di disponibilità di beni intestati a terzi; la Corte osserva che questa disposizione non è pertinente alla valutazione dei conferimenti di terzi in enti economici e non può essere estesa per fondare l'ammissione di crediti senza prova del rapporto.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che disciplina le spese processuali in Cassazione: la Corte condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • In procedura di prevenzione il creditore che chiede l'ammissione al passivo deve provare non soltanto l'esistenza numerica del credito ma anche il rapporto giuridico sottostante (causale dei versamenti); l'iscrizione in bilancio, da sola, non è sufficiente.
  • I crediti sorti dopo il sequestro non sono ammissibili nella procedura di tutela dei terzi prevista dagli artt. 52 ss. d.lgs. n.159/2011.
  • Il giudice dell'opposizione (Tribunale della prevenzione) ha un potere limitato di verifica sulla base della documentazione prodotta: non è tenuto ad attivare indagini d'ufficio per integrare la prova richiesta al creditore.
  • Errori o causali incongrue nei bonifici o negli estratti conto possono impedire il riconoscimento della finalità di finanziamento; tali elementi, se rilevanti e coerenti con altri dati, possono essere decisivi.
  • La restituzione di beni o la decisione di restituzione non equivale automaticamente alla prova della buona fede del terzo ai fini dell'ammissione del credito; la buona fede deve risultare dalla prova del rapporto e delle circostanze rilevanti.
  • Le eccezioni procedurali sulla mancata comunicazione preventiva di rilievi d'ufficio da parte del giudice delegato sono in genere infondate quando la legge prevede un procedimento di opposizione pieno successivo per tutela del contraddittorio.

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