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Sentenza

Sentenza n. 7262/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. RM5608319521B2020 emesso in data 22 gennaio 2026 e notificato il 26 gennaio 2026, con cui la Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/105301 rilasciato in data 22 novembre 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202603450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato allo straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta disposta dalla Prefettura di Roma, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto la propria presenza legittima sul territorio nazionale in forza del nulla osta inizialmente rilasciato, la non imputabilità dei vizi istruttori riferibili al datore di lavoro, la diligenza dimostrata nel tentativo di regolarizzazione, l'avvenuto reperimento di un'occupazione, la violazione del principio di proporzionalità e la lesione del legittimo affidamento. La revoca era motivata dall'inidoneità dell'asseverazione, priva di indicazioni sulla capacità economica e patrimoniale dell'impresa, sull'equilibrio economico-finanziario, sui dipendenti già impiegati e sull'attività svolta; dalla non corrispondenza tra il numero di lavoratori indicati e le richieste presentate; dalla mancata compilazione da parte di un professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979 e dall'assenza del documento d'identità del compilatore; dall'insufficiente capacità economica della società rispetto alle 34 istanze presentate; dalla mancata presentazione della certificazione di idoneità alloggiativa o della relativa richiesta; dalla difformità tra i 30 lavoratori indicati nella richiesta al centro per l'impiego e le 34 istanze presentate; nonché dal mancato rispetto del termine di otto giorni dall'ingresso per la registrazione del primo ingresso, con conseguente inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 22, commi 5-ter e 6, del testo unico immigrazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, poiché il ricorrente si era limitato ad affermare la legittimità della propria presenza, la non imputabilità delle carenze al datore di lavoro, la propria diligenza, l'esistenza di un'occupazione, la violazione della proporzionalità e la lesione dell'affidamento, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della revoca. Il Collegio ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della normativa da parte dell'Amministrazione, in presenza dell'assenza originaria dei presupposti necessari per il rilascio del visto d'ingresso, circostanza incompatibile con il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La mancata produzione, anche in giudizio, della documentazione carente in sede procedimentale ha confermato l'infondatezza del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La causa è stata definita con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, in ragione della sua definibilità allo stato degli atti.

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    il mancato rispetto del termine degli 8 giorni dall’ingresso per la registrazione del primo ingresso, determinando l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 22, comma 5 ter e comma 6, T.U.I.

    Il mancato rispetto del termine previsto per la registrazione del primo ingresso determina l'inammissibilità della domanda e giustifica la revoca del nulla osta.

  • art. 1 l. 12/1979

    non è stata compilata da un professionista di cui all’art.1 della legge n.12/1979

    L'asseverazione deve essere redatta da un professionista appartenente alle categorie abilitate dalla disposizione richiamata.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro è legittima quando risulti l'assenza originaria dei presupposti necessari per il rilascio del visto d'ingresso e siano accertate carenze sostanziali nella documentazione richiesta al datore di lavoro.
  • La mancata registrazione del primo ingresso entro il termine previsto dall'art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 comporta l'inammissibilità della domanda e può determinare la revoca del nulla osta.
  • La contestazione giudiziale di un provvedimento amministrativo deve confrontarsi in modo specifico con ciascuna delle ragioni poste a fondamento dell'atto; deduzioni generiche sulla buona fede, sulla diligenza e sulla non imputabilità delle irregolarità non sono sufficienti.
  • La documentazione mancante o irregolare nel procedimento non può ritenersi utilmente superata in giudizio quando il ricorrente non la produca né dimostri l'insussistenza delle carenze accertate dall'Amministrazione.
  • L'assenza originaria dei presupposti per l'ingresso impedisce il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche se lo straniero affermi di avere trovato un'occupazione e di avere confidato nel nulla osta inizialmente rilasciato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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