Cassazione Civile, Ordinanza n. 29348/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato sinteticamente il reddito di un contribuente per gli anni d'imposta 2005 e 2006, sulla base di disponibilità patrimoniali ritenute incompatibili con i redditi dichiarati, chiedendo maggiori IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi. I ricorsi del contribuente, riuniti in primo grado, erano stati respinti; l'appello era stato poi rigettato dalla commissione regionale. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973, assumendo che l'accertamento non fosse stato preceduto dal necessario contraddittorio endoprocedimentale; 2) violazione del d.m. 10 settembre 1992, sostenendo che non fossero stati correttamente valutati gli indici di capacità contributiva e le prove offerte per vincere la presunzione di maggior reddito; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato in un errore di calcolo dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per gli anni d'imposta in questione, non operava la modifica dell'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973 introdotta dal d.l. 78/2010; inoltre ha osservato che, comunque, l'Ufficio aveva chiesto preventivamente al contribuente chiarimenti e documentazione, consentendogli di difendersi. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità, attività preclusa alla Corte di cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con altresì attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è richiamato come specificamente previsto per l'accertamento sintetico, ma nella fattispecie non opera la modifica introdotta nel 2010 per gli anni d'imposta anteriori; in ogni caso, il contribuente aveva già ricevuto richiesta di chiarimenti e documenti.
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1
Le modifiche in materia di accertamento sintetico si applicano solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal periodo d'imposta 2009.
L. n. 122/2010
Norma di conversione del d.l. 78/2010 richiamata per la disciplina transitoria dell'accertamento sintetico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati respinti o ritenuti inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato su omesso esame di un fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile perché in realtà mirava a contestare la valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è principio generale di invalidità dell'atto, ma sussiste solo quando sia espressamente previsto da una norma specifica.
- Per l'accertamento sintetico, l'obbligo di contraddittorio va verificato in base alla disciplina vigente al periodo d'imposta interessato; le modifiche normative successive non si applicano automaticamente ai periodi anteriori se è prevista una disciplina transitoria limitativa.
- La nullità dell'accertamento per difetto di contraddittorio non può essere dichiarata quando l'Ufficio abbia comunque richiesto al contribuente chiarimenti e documentazione prima dell'emissione dell'atto, consentendogli di difendersi.
- In sede di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che mirano solo a sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito sono inammissibili.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto la sua veste, si contesta in realtà il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove.
- Nel giudizio di legittimità, la sufficienza o non convinzione della documentazione offerta a giustificazione di una presunzione fiscale è apprezzamento di merito, non sindacabile se adeguatamente motivato.
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