Cassazione Penale, Sentenza n. 07080/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione all'ordinanza (9/4/2025) che aveva respinto la richiesta di revoca o riduzione della confisca dell'area adibita a camping, proprietà della "Camping Sole Azzurro". La società ha dedotto: a) di non essere terzo non citado nel processo di cognizione che ha portato alla confisca (quindi il giudicato non le sarebbe opponibile); b) la prescrizione del reato anteriore all'esercizio dell'azione penale; c) violazione del divieto di bis in idem per una precedente assoluzione (Pretore di Latina 1/6/1983) e mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva (opere esistenti prima che gli imputati assumessero le cariche); d) violazione del principio di proporzionalità della confisca (giurisprudenza CEDU e Corte di cassazione in materia). Denuncia altresì vizio di motivazione per mancata risposta alle deduzioni della difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la società non era parte nel processo di cognizione e non risulta citata per intervenire, per cui in sede di esecuzione doveva potere far valere tutte le questioni pertinenti relative ai beni formalmente intestati. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio perché il giudice dell'esecuzione non ha fornito specifiche ragioni per qualificare la società come "mero schermo formale" degli imputati né ha risposto alle deduzioni sollevate (prescrizione, bis in idem, insussistenza degli elementi del reato, buona fede dei soci, ecc.). Sul punto la Cassazione ha precisato che, se la società fosse un mero schermo, il giudicato sarebbe opponibile; se non lo fosse, il giudice dell'esecuzione dovrà esaminare compiutamente tutte le questioni proposte dalla società. Quindi annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio affinché si accerti se la società sia mero schermo e, in caso negativo, si esaminino tutte le questioni e si dia risposta motivata a ciascuna.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001 (art. 30, art. 44)
Richiamate in relazione alla disciplina urbanistica e alla fattispecie di lottizzazione abusiva e alle sanzioni connesse; utilizzate come riferimento sostanziale per l'accertamento dell'abuso edilizio oggetto della confisca.
Codice di procedura penale (artt. 666, 667, 676)
Norme sull'incidente di esecuzione e sulle impugnazioni in materia esecutiva; rilevanti per la possibilità della persona giuridica di far valere diritti in sede di esecuzione.
Codice di procedura penale (artt. 651, 651-bis, 652, 654, 238-bis)
Ricorrono come principi che regolano l'opponibilità del giudicato e le parti a cui il giudicato è preclusivo: il giudicato è opponibile solo alle parti che hanno preso parte al giudizio o sono state citate per intervenire.
Codice di procedura penale (art. 578-bis, art. 129)
Richiamati in relazione alle questioni procedurali e al regime della confisca e delle misure ablative nel processo penale e all'azione esecutiva.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che qualifica i motivi di impugnazione per cassazione invocati dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha valutato la fondatezza del vizio di motivazione relativo al primo motivo.
Costituzione (art. 27)
Richiamata in relazione a principi di responsabilità penale e garanzie; utile nel quadro dei rilievi di legittimità avanzati (es. rispetto dei diritti).
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 7 e art. 1 Protocollo 1)
Invocate in tema di legalità della pena/sanzione e di tutela della proprietà; rilevanti soprattutto rispetto al principio di proporzionalità della confisca e alla giurisprudenza della Corte EDU.
Giurisprudenza CEDU e Cassazione (Corte EDU, G.I.E.M. c. Italia; Cass. Sez. Un., n. 13539/2020 Perroni)
Citate dal ricorrente per sostenere che la confisca è ammissibile solo se necessaria e proporzionata e come extrema ratio; utili per la valutazione del principio di proporzionalità nella materia delle misure ablative.
Massime di principio
- Se una persona giuridica non è stata parte nel processo di cognizione e non è stata citata per intervenire, è da considerarsi terzo rispetto al giudicato e può in sede di esecuzione sollevare tutte le questioni pertinenti atte a contestare la confisca dei beni a essa formalmente intestati.
- Il giudice dell'esecuzione deve accertare se la persona giuridica sia un "mero schermo formale" degli imputati: soltanto se ciò è provato il giudicato formatosi contro le persone fisiche può essere opposto alla società con effetto preclusivo; in mancanza di prova di tale schermatura il giudice deve esaminare autonomamente le deduzioni della società.
- In incidente di esecuzione il giudice deve dare risposta motivata a tutte le questioni rilevanti prospettate dal terzo (es. prescrizione, bis in idem, insussistenza degli elementi del reato, buona fede), non potendo limitarsi a affermazioni generiche sull'opponibilità del giudicato.
- La prova che le opere abusive siano anteriori alle cariche ricoperte dagli imputati o che esista un precedente giudicato favorevole può essere determinante per dimostrare l'assenza di responsabilità dell'ente e per contestare la confisca; tali elementi vanno valutati dal giudice dell'esecuzione.
- La confisca deve rispettare il principio di proporzionalità e può essere disposta solo quando sia necessaria e non vi siano misure meno gravose idonee; la giurisprudenza CEDU è richiamabile in sede nazionale per limitare misure ablative eccessive.
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