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Sentenza

Sentenza del 15/05/2018 n. 5718 - Comm. Trib. Prov. Catania

Cartella di pagamento - Mancata indicazione responsabile del procedimento -Ruoli consegnati dopo l'1.06.2008 - Nullità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento perché non indicava il responsabile del procedimento, sostenendo che tale omissione comportasse la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212/2000. La questione dipendeva dalla data di consegna del ruolo all'agente della riscossione.

La decisione

La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. L'art. 36, comma 4-quater, del d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, ha previsto espressamente la nullità solo per le cartelle relative a ruoli consegnati successivamente a tale data e ha chiarito, con efficacia interpretativa, che l'omissione riferita ai ruoli anteriori non è causa di nullità. Pertanto, il motivo del contribuente è stato respinto se il ruolo era stato consegnato prima del 1° giugno 2008.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 2, lett. a), legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Per qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione si deve "tassativamente" indicare il responsabile del procedimento.

    La norma impone l'indicazione del responsabile del procedimento anche nelle cartelle di pagamento, ma l'omissione non comporta automaticamente la nullità per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.

  • Art. 36, comma 4-quater, d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008

    La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

    La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dopo il 1° giugno 2008; per i ruoli anteriori l'omissione non invalida la cartella.

Massime di principio

  • Per valutare la nullità di una cartella priva del responsabile del procedimento è essenziale verificare la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, non soltanto la data di notifica della cartella.
  • Se il ruolo è stato consegnato prima del 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, da sola, non determina la nullità della cartella.
  • Se il ruolo è stato consegnato dopo il 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento può comportare la nullità della cartella, secondo la disciplina applicabile.
  • La violazione di un obbligo formale produce la nullità dell'atto solo quando la legge prevede espressamente tale conseguenza o quando essa risulta necessaria alla luce della disciplina applicabile.
  • In casi analoghi è necessario distinguere tra vizi formali della cartella e altri possibili motivi di contestazione, come la prescrizione, la decadenza, la mancata notifica degli atti presupposti o errori nel calcolo del debito.

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