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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04601/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale erano stati ammessi al passivo e avevano poi ottenuto il soddisfacimento dei crediti a seguito di riparto. La Corte d'appello aveva dichiarato la domanda tardiva, ritenendo che il termine semestrale di decadenza decorresse non dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, ma dalla data del riparto finale e del pagamento dei crediti. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, della CEDU, degli artt. 111 e 117 Cost., dell'art. 327 c.p.c. e di altre disposizioni, sostenendo che il dies a quo del termine semestrale dovesse coincidere con la definitività del decreto di chiusura della procedura, non con il riparto. Con il secondo motivo hanno contestato che la Corte territoriale avesse comunque esaminato e respinto nel merito la domanda di indennizzo, nonostante la dichiarazione di tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decorrenza del termine semestrale individuata dalla Corte d'appello nel riparto dell'attivo. Ha affermato che, per l'equa riparazione da durata irragionevole del fallimento, la decadenza ex art. 4 L. 89/2001 decorre dalla definitività del decreto di chiusura della procedura (o dal definitivo rigetto del reclamo, se esperito), e non dal momento in cui il creditore sia stato soddisfatto, anche integralmente, in sede di riparto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito sulla non spettanza dell'indennizzo era soltanto una motivazione aggiuntiva, non decisiva né passata in giudicato, essendo il processo stato definito in rito per tardività. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 89/2001

    termine semestrale di decadenza

    Il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo della procedura presupposta, non dal riparto dell'attivo né dal pagamento del credito.

  • art. 2 L. 89/2001

    È richiamato quale base sostanziale della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 6 CEDU

    Rileva quale parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    È richiamato in relazione alla tutela dei crediti e degli interessi patrimoniali connessi alla procedura.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato come norma di raccordo con gli obblighi convenzionali derivanti dalla CEDU.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per la disciplina della definitività delle decisioni e del relativo termine di impugnazione.

  • art. 119 R.D. 267/1942

    È richiamato in relazione alla chiusura del fallimento e alla sua definitività.

  • art. 58 L. 69/2009

    È richiamato nel contesto delle norme transitorie sulla disciplina delle procedure concorsuali.

  • art. 150, comma primo, d.lgs. 5/2006

    È richiamato per il regime applicabile alle procedure concorsuali soggette alla riforma.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, o dal definitivo rigetto del reclamo se proposto, e non dal riparto dell'attivo.
  • Il soddisfacimento del credito del ricorrente in sede di riparto non incide sul dies a quo della decadenza ex art. 4 L. 89/2001, ma può rilevare solo ai fini della durata complessiva della procedura e della quantificazione del danno indennizzabile.
  • Quando il giudice di merito definisce il processo in rito, un'eventuale valutazione aggiuntiva nel merito sulla domanda non acquista efficacia decisoria autonoma e non è di per sé oggetto di interesse ad impugnare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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